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Reti d’impresa: il punto sulle agevolazioni fiscali 2011

22 Aprile 2011

Tutto pronto per l’attuazione dell’agevolazione prevista, dall’articolo 3 del decreto legge 5/2009 (come modificato dall’articolo 42 del Dl 78/2010), in favore delle imprese aderenti a un contratto di rete. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 15/E del 14 aprile fornisce chiarimenti sui presupposti per accedere al beneficio e sugli aspetti procedurali (integrando e ampliando i primi spunti interpretativi sulla disciplina, anticipati nella circolare 4/2011), mentre, con tre distinti provvedimenti dello stesso giorno, rispettivamente, approva il modello Reti con cui comunicare i dati per la fruizione dei vantaggi fiscali (prot. n. 2011/31139), stabilisce le modalità per la comunicazione del possesso dei requisiti per il rilascio dell’asseverazione del programma di rete (prot. n. 2011/34839), disciplina termini, modalità e contenuto della trasmissione dei dati relativi alle imprese per le quali è stata rilasciata l’asseverazione da parte degli organismi abilitati (prot. n. 2011/54949).
L’agevolazione consiste in un regime di sospensione di imposta sugli utili d’esercizio, qualora accantonati ad apposita riserva di patrimonio netto e destinati al fondo patrimoniale per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete, e va fruita in sede di saldo del versamento delle imposte sui redditi. Il regime di sospensione cessa nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio, salvo il verificarsi di eventi interruttivi della sospensione.
Per accedere all’agevolazione riservata alle imprese che “fanno rete”, è necessario trasmettere, in modalità telematica, il modello Reti contenente i dati relativi agli utili accantonati ad apposita riserva e al risparmio d’imposta che deriva dalla corrispondente variazione in diminuzione operata nell’ambito del reddito d’impresa. E’ quanto dispone il provvedimento direttoriale prot. n. 2011/31139 del 14 aprile, con cui sono state definite le modalità attuative del regime agevolativo.

Cos’è il contratto di rete
Con il contratto di rete, più imprenditori si obbligano, sulla base di un “programma comune di rete”, a collaborare nell’esercizio delle proprie attività, a scambiarsi informazioni o prestazioni, o anche a esercitare in comune le attività oggetto della propria impresa. Accrescere – individualmente e collettivamente – la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, è la finalità perseguita dagli imprenditori con l’adesione al contratto di rete.
L’istituzione di un “fondo patrimoniale comune” e la nomina di un organo comune (incaricato di gestire l’esecuzione del contratto o anche di singole parti) non costituiscono elementi essenziali ai fini della validità di un contratto di rete. Tuttavia, l’istituzione del fondo patrimoniale costituisce uno dei presupposti indispensabili per avere accesso all’agevolazione fiscale.
In base al dettato normativo, infine, l’efficacia del contratto, redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, è subordinata all’iscrizione nel registro delle imprese.

Presupposti per accedere all’agevolazione
Il documento di prassi ha preliminarmente evidenziato che la finalità della disciplina agevolativa è quella di favorire il compimento del programma comune di rete. Per questo motivo, sono agevolati gli investimenti che vengono realizzati a tale fine specifico. In particolare, è previsto che, fino al periodo di imposta in corso 31 dicembre 2012, le imprese aderenti a un contratto di rete, per accedere all’agevolazione, devono: 
–  accantonare ad apposita riserva una quota degli utili di esercizio destinandoli al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare per realizzare gli investimenti previsti dal programma comune di rete
– aver ottenuto la preventiva asseverazione di detto programma da parte degli organismi abilitati.

La circolare chiarisce che, in presenza dei presupposti per l’accesso all’agevolazione (vale a dire, adesione al contratto di rete, accantonamento e destinazione dell’utile dell’esercizio, asseverazione del programma comune di rete), la fruizione della stessa è consentita prima della realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete. Tali presupposti, infatti, devono sussistere al momento della fruizione dell’agevolazione, cioè al momento di versare il saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili (salvo quanto specificato più avanti per il primo periodo di imposta di applicazione dell’agevolazione).
La realizzazione degli investimenti, quindi, può avvenire anche dopo la fruizione dell’agevolazione, purché entro l’esercizio successivo a quello in cui è stata deliberata la destinazione dell’utile.

Ambito temporale
Per quanto riguarda l’ambito temporale di applicazione della misura, l’agevolazione concerne gli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.
Imprese beneficiarie
La possibilità di accedere all’agevolazione è riservata esclusivamente alle imprese che sottoscrivono un contratto di rete o che aderiscono a un contratto già esistente, qualunque sia la loro veste giuridica, la dimensione aziendale, l’attività svolta e la localizzazione territoriale (sotto il profilo territoriale sono ammesse all’agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato sia le stabili organizzazioni di imprese non residenti).
Per quanto riguarda gli aspetti contabili, poiché il meccanismo di applicazione dell’agevolazione presuppone la determinazione dell’utile di esercizio e l’accantonamento ad apposita riserva, l’accesso all’agevolazione da parte di soggetti in regime di contabilità semplificata (imprese individuali e società di persone) è subordinato all’integrazione delle scritture contabili richieste ai sensi dell’articolo 2117 cc mediante un prospetto ad hoc, da cui risulti la destinazione a riserva dell’utile di esercizio e le vicende relative alla medesima riserva.
Poiché il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante, la circolare precisa che, anche ai fini dell’agevolazione fiscale, il contratto di rete si considera perfezionato (e quindi produrrà effetti giuridici nei confronti delle parti e dei terzi, compresa l’Amministrazione finanziaria) a partire da quando l’ultima iscrizione è stata eseguita.
Sempre sotto l’aspetto soggettivo, le imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete prima dell’entrata in vigore della disciplina agevolativa non sono escluse dal beneficio. Detto contratto è soggetto in ogni caso all’iscrizione nel registro delle imprese e il relativo programma di rete è subordinato alla preventiva asseverazione da parte degli organismi abilitati al fine della verifica dell’esistenza degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese aderenti.

Accantonamento a riserva e destinazione dell’utile
La circolare evidenzia in primo luogo che, per espressa previsione normativa, se il contratto di rete non prevede la costituzione di un fondo patrimoniale comune (o del patrimonio destinato all’affare), le imprese aderenti non possono accedere all’agevolazione.
In presenza del fondo patrimoniale comune, il presupposto per poter accedere al beneficio è costituito dalla destinazione di una quota degli utili dell’esercizio a detto fondo patrimoniale.
Ai fini fiscali, il presupposto è soddisfatto nei limiti dell’accantonamento della medesima quota di utile in un’apposita riserva, distinta dalle altre riserve di patrimonio netto, e appositamente denominata mediante indicazione della legge istitutiva. Gli utili
accantonati sono vincolati all
a realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete preventivamente asseverato
Tempi e modalità di esecuzione dei conferimenti al fondo patrimoniale comune sono stabiliti dal programma comune di rete asseverato.
La disposizione agevolativa prevede, inoltre, che della riserva deve essere data informazione nella nota integrativa. Questa previsione riguarda solamente chi è tenuto per legge alla redazione di tale documento, mentre per gli altri soggetti non sono previsti ulteriori adempimenti oltre a quello costituito dalla redazione del prospetto integrativo delle scritture contabili. L’importo massimo di utili agevolabile, fissato dalla norma in un milione di euro, opera per ciascuna impresa aderente al contratto di rete e per ciascun periodo d’imposta in cui è consentito l’accesso all’agevolazione. Di conseguenza, l’importo agevolabile non può superare il milione di euro, anche se l’impresa consegue e accantona a riserva utili di esercizio per un importo superiore a detto limite.

Asseverazione del programma di rete
Per accedere all’agevolazione, il programma di rete deve essere preventivamente asseverato dagli organismi espressi dalle Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale presenti nel Cnel (il provvedimento prot. n. 2011/34839 ha approvato il modello con il quale ciascuna Confederazione comunica gli organismi abilitati a rilasciare l’asseverazione del programma di rete).
L’asseverazione viene rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta e comporta la preventiva verifica dell’esistenza degli elementi propri del contratto di rete, nonché dei requisiti di partecipazione in capo alle imprese aderenti. La circolare precisa che la valenza dell’asseverazione è circoscritta alla dimostrazione dell’esistenza degli elementi e dei requisiti oggetto di verifica preventiva da parte degli organismi asseveratori.

Investimenti e termine di effettuazione
Gli utili di esercizio accantonati nell’apposita riserva e destinati al fondo patrimoniale (o al patrimonio destinato all’affare) sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete. Di fatto, viene demandato al programma comune di rete l’individuazione degli investimenti che in concreto devono essere realizzati.
Sono, dunque, da considerare ammissibili, in linea generale, tutti gli investimenti previsti dal programma comune di rete oggetto di asseverazione, rappresentati sia dai costi sostenuti per l’acquisto o l’utilizzo di beni (strumentali e non strumentali), servizi e personale, sia dai costi relativi a beni, servizi e personale messi a disposizione dalle imprese aderenti al contratto di rete. In tale evenienza, l’entità dell’investimento è determinata dal costo figurativo relativo all’effettivo impiego dei beni, dei servizi e del personale per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete preventivamente asseverato.
La circolare chiarisce che le imprese sono tenute a conservare adeguata documentazione amministrativa e contabile, utile a dimostrare che i costi sono stati sostenuti per la suddetta realizzazione.
Quanto al termine di effettuazione, è previsto che gli investimenti siano realizzati entro l’esercizio successivo. Tale termine – chiarisce la circolare – va individuato nell’esercizio successivo a quello in cui l’assemblea decide di accantonare gli utili e di destinarli al fondo patrimoniale (e non nell’esercizio successivo a quello di maturazione degli utili). Non c’è comunque l’obbligo di concludere entro quel termine tutti gli investimenti, il cui il timing di realizzazione è quello previsto dal programma comune di rete asseverato, bensì entro il suddetto termine devono essere impiegati gli utili accantonati per i quali si beneficia dell’esenzione.

Termine del regime di sospensione
Gli utili accantonati ad apposita riserva per effettuare gli investimenti previsti dal programma comune di rete diventano imponibili nell’esercizio in cui la riserva viene utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio oppure nell’esercizio in cui viene meno l’adesione al contratto di rete.
La circolare evidenzia che, nel caso in cui il programma di rete sia portato a compimento, il venir meno dell’adesione al contratto di rete non costituisce più un evento interruttivo, e che le imprese beneficiano della sospensione d’imposta fino all’esercizio in cui la riserva viene utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite di esercizio.
Il venir meno dell’adesione al contratto di rete ha effetti interruttivi del regime di sospensione d’imposta solo in caso di mancato completamento del programma comune di rete. A titolo esemplificativo, sono considerate tali le ipotesi in cui:
– viene meno l’adesione al contratto di rete da parte di una singola impresa in mancanza del completamento del programma comune di rete, ad esempio per recesso anticipato, ma senza conseguenze sulla prosecuzione del contratto di rete per le altre imprese aderenti
– il venir meno dell’adesione dell’impresa al contratto di rete è contestuale per tutte le imprese aderenti, – in mancanza del completamento del programma comune di rete.
– Al verificarsi dell’evento interruttivo, l’utile accantonato a riserva concorre alla formazione del reddito di impresa del periodo di imposta in cui si è verificato l’evento stesso.
Per quanto concerne la riserva di utili, l’utilizzo della stessa per motivi diversi dalla copertura di perdite d’esercizio (ad esempio, distribuzione ai soci) fa venir meno il regime di sospensione.
L’unica ipotesi che non costituisce causa interruttiva del regime di sospensione è data dall’utilizzo della riserva di utili per la copertura di perdite di esercizio, con conseguente non concorso alla formazione del reddito di impresa della parte di riserva così utilizzata.
Viene precisato, inoltre, che il regime di sospensione d’imposta permane anche se la riserva è utilizzata per la copertura di perdite di esercizio prima del completamento del programma comune di rete. Il beneficio termina se viene meno l’adesione al contratto di rete in mancanza del completamento del programma comune di rete.
La norma non prevede un obbligo di ricostituzione della riserva utilizzata per la copertura di perdite d’esercizio; quindi, la ricostituzione della stessa con utili maturati negli esercizi successivi non influisce sull’agevolazione.
Le indicazioni fornite con riferimento agli effetti dell’utilizzo della riserva sono applicabili anche nel caso di liquidazione di società.
Il vincolo sulla riserva riguarda esclusivamente la parte formata con utili che non hanno concorso al reddito (ad esempio, se è effettuato un accantonamento di 1,5 milioni di euro, la parte di riserva eccedente il limite di un milione di euro per periodo di imposta, pari a 0,5 milioni di euro, è liberamente distribuibile).
Infine, la circolare precisa che la riserva deve essere mantenuta in bilancio, anche se gli investimenti in relazione ai quali gli utili sono stati accantonati sono stati realizzati.

Procedimento di accesso al beneficio fiscale
Per assicurare il rispetto del limite dello stanziamento economico previsto per ciascun anno (20 milioni di euro per il 2011 e 14 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013), l’accesso al beneficio è subordinato alla presentazione, esclusivamente in via telematica, di un’apposita comunicazione. Se le richieste complessive superano lo stanziamento previsto, l’Agenzia delle Entrate applicherà un criterio di ripartizione pro-quota.

Presentazione della comunicazione
Come previsto dal provvedimento prot. n. 2011/31139, l’impresa interessata comunica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi al risparmio d’imposta complessivo spettante in riferimento alla quota degli utili accantonati ad apposita riserva, nel limite di un milione di euro per ciascuna impresa.
La comunicazione (modello Reti) va presentata, esclusivamente in via telematica, dal 2 al 23 mag
gio di ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, relativ
amente ai periodi d’imposta in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2010, 2011 e 2012, da tutte le imprese interessate, comprese quelle con esercizio a cavallo dell’anno solare, anche se l’esercizio di riferimento non è ancora chiuso.

Calcolo del risparmio d’imposta da richiedere nel modello Reti
Per calcolare correttamente il risparmio d’imposta da indicare nell’apposito quadro del modello Reti:
– per i soggetti IRES, considerato che l’agevolazione opera mediante la deduzione dal reddito d’impresa, è sufficiente applicare l’aliquota del 27,5% all’importo della variazione in diminuzione corrispondente alla quota di utili accantonata nell’apposita riserva
– per i soggetti IRPEF, il calcolo è un po’ più complesso in considerazione della progressività dell’aliquota, commisurata agli scaglioni di reddito
– per gli imprenditori individuali, occorre determinare la differenza tra l’IRPEF astrattamente dovuta in riferimento al solo reddito d’impresa (senza tener conto, quindi, dell’eventuale cumulo con altri redditi posseduti), assunto al lordo della variazione in diminuzione, e l’IRPEF applicabile al solo reddito d’impresa (sempre senza tener conto dell’eventuale cumulo con altri redditi), assunto al netto della variazione in diminuzione
– per le società di persone e le società di capitali trasparenti, occorre preliminarmente determinare, per ciascun socio, il risparmio d’imposta derivante dall’applicazione dell’agevolazione al reddito di partecipazione in dette società (calcolato con il metodo sopra indicato per gli imprenditori individuali), e poi sommare detti importi per calcolare il totale del risparmio d’imposta complessivo da attribuire alla società.
La circolare chiarisce, inoltre, che, in caso di perdita, il risparmio dell’imposta dovuta è determinato applicando le aliquote progressive all’importo deducibile dal reddito d’impresa, corrispondente all’ammontare dell’accantonamento.
Per quanto riguarda, invece, il calcolo del risparmio d’imposta relativo all’addizionale regionale IRPEF, occorre applicare all’importo agevolabile l’aliquota dello 0,9% (o quella eventualmente fissata da ciascuna Regione).
Per determinare il risparmio d’imposta relativo all’addizionale comunale IRPEF, occorre applicare all’importo complessivo agevolabile l’aliquota deliberata dal Comune di riferimento.

Ripartizione delle risorse disponibili e calcolo del risparmio d’imposta effettivo
Con specifico riferimento al procedimento di assegnazione del beneficio entro il limite degli stanziamenti, il provvedimento precisa che l’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni trasmesse, determinerà la percentuale massima del risparmio di imposta spettante a ciascuna impresa, con metodo proporzionale, tenendo conto, cioè, del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare del risparmio d’imposta complessivamente richiesto. La percentuale del risparmio di imposta spettante sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it di appositi provvedimenti.
In caso di riduzione dell’agevolazione per insufficienza delle risorse disponibili, dunque, l’applicazione della suddetta percentuale al risparmio d’imposta richiesto renderà necessario rideterminare anche l’importo agevolabile rispetto a quello indicato nel modello Reti. Infatti, la “variazione in diminuzione” del reddito d’impresa effettivamente “spendibile” dovrà essere commisurata al risparmio d’imposta per così dire “autorizzato”, derivante, cioè, dall’applicazione di detta percentuale al risparmio d’imposta indicato nella comunicazione. Il risparmio d’imposta spettante, comprensivo delle addizionali regionale e comunale, non dovrà essere superiore all’importo risultante dall’applicazione della suddetta percentuale al risparmio d’imposta indicato nella comunicazione. Il medesimo criterio vale anche nel caso in cui la variazione in diminuzione, concorrendo a determinare una perdita fiscale riportabile secondo le regole ordinarie previste dal Tuir, comporti un risparmio di imposta in un periodo di imposta successivo.
Nelle ipotesi in cui l’importo degli utili effettivamente accantonati risulti inferiore all’importo indicato nel modello Reti, la percentuale del risparmio d’imposta spettante dovrà essere applicata al risparmio d’imposta calcolato sulla base dell’ammontare di detti utili effettivamente accantonati, e non sul risparmio d’imposta riportato nel modello. In questo caso, l’impresa interessata comunicherà il minore importo degli utili effettivamente accantonati e del corrispondente minore risparmio d’imposta, utilizzando il modello Reti.

Prima applicazione
Un’importante precisazione riguarda il primo anno di applicazione dell’agevolazione: sarà consentito stipulare il contratto di rete, eseguire l’iscrizione nel registro delle imprese e ottenere la necessaria asseverazione del programma di rete anche successivamente al momento di fruizione dell’agevolazione (cioè in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi), purché tali requisiti siano posseduti entro il 30 settembre 2011, termine di presentazione del modello Unico 2011. Ciò in considerazione dei tempi tecnici necessari per costituire gli organismi di asseverazione, nonché del fatto che l’articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale dispone il rilascio dell’asseverazione entro 30 giorni dalla richiesta.
In tale caso, tuttavia, il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovrà essere effettuato senza tenere conto del risparmio d’imposta derivante dal regime di sospensione, ancorché le risorse siano già state “prenotate”. Una volta integrati i suddetti presupposti entro il 30 settembre 2011 e indicata l’agevolazione nel modello Unico 2011, il soggetto interessato potrà recuperare secondo le modalità ordinarie il risparmio d’imposta non fruito, evidenziando in dichiarazione l’importo versato in eccedenza al momento del saldo.

I controlli
In base alla norma istitutiva dell’agevolazione, l’Agenzia delle Entrate si avvale dei propri poteri di accertamento e di controllo al fine di vigilare sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all’agevolazione, disponendo eventualmente la revoca dei benefici indebitamente fruiti.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate effettuerà attività di:
verifica dell’avvenuta asseverazione del programma da parte degli organismi abilitati (questi, entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello della comunicazione dell’avvenuta asseverazione, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate, con le modalità stabilite dal provvedimento prot. n. 2011/54949, i dati relativi alle imprese nei cui confronti è stata rilasciata l’asseverazione stessa)
verifica della imputazione a riserva degli utili in sospensione di imposta e dei relativi successivi utilizzi
vigilanza sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all’agevolazione anche in collaborazione con gli organismi di asseverazione.
Fonte: Agenzia delle Entrate-Fisco Oggi

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Circolare del 14/04/2011 n. 15 – Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa

Articolo 42, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 – Reti di imprese

Testo:

INDICE

PREMESSA

1. IL CONTRATTO DI RETE

2. PRESUPPOSTI PER ACCEDERE ALL’AGEVOLAZIONE

2.1 Imprese interessate

2.2 Accantonamento a riserva e destinazione dell’utile

2.3 Asseverazione del programma di rete

3. INVESTIMENTI

3.1 Nozione

3.2 Termine di effettuazione

4. FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE

5. TERMINE DEL REGIME DI SOSPENSIONE

5.1 Adesione alla rete

5.2 Utilizzo della riserva

6. ASPETTI PROCEDURALI

6.1 Presentazione della comunicazione

6.2 Indicazione del risparmio d’imposta

6.3 Ripartizione delle risorse disponibili

7. PRIMA APPLICAZIONE

8. CONTROLLI

PREMESSA

Le reti di imprese sono costituite dall’insieme delle imprese che aderiscono a un “contratto di rete”, sia per originaria sottoscrizione, sia per adesione successiva.

Il “contratto di rete” è stato originariamente introdotto nell’ordinamento per effetto dei commi 4-ter e 4-quater dell’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

Successivamente, l’articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (di seguito decreto), ha apportato significative novità alla disciplina civilistica dell’istituto, sostituendo i commi 4-ter e 4-quater dell’articolo 3 del d.l. n. 5 del 2009, e ha contemporaneamente istituito un’agevolazione fiscale in favore delle imprese aderenti a un contratto di rete, subordinandone l’efficacia all’autorizzazione della Commissione europea.

La Commissione europea, con decisione C(2010)8939 def. del 26 gennaio 2011 ha ritenuto che la misura fiscale in esame non costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

La norma agevolativa ha per obiettivo il completamento del programma comune di rete previsto nel contratto e a tal fine istituisce un regime di sospensione di imposta sugli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati al fondo patrimoniale per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma stesso, che abbia ottenuto la preventiva asseverazione da parte degli organismi abilitati. Il regime di sospensione d’imposta cessa nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite, salvo il verificarsi di eventi interruttivi della sospensione.

Con la presente circolare vengono dati i primi chiarimenti sui presupposti per accedere all’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 42 del decreto in favore delle imprese aderenti a un contratto di rete.

1. IL CONTRATTO DI RETE

La disciplina civilistica del contratto di rete ha un’evidente rilevanza per l’applicazione dell’agevolazione in esame e, pertanto, se ne richiamano di seguito gli elementi principali.

Il comma 4-ter dell’articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009 stabilisce che “Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato” (primo periodo).

Elemento essenziale del “contratto di rete” è il “programma comune di rete”, sulla base del quale gli imprenditori “si obbligano … a collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale commerciale tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”.

Il contratto di rete, inoltre, può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi
dello stesso
” (secondo periodo). Sebbene l’istituzione del fondo patrimoniale comune e la nomina dell’organo comune non costituiscano elementi essenziali ai fini della validità di un contratto di rete, per quanto si dirà nel seguito deve ritenersi che solo le imprese aderenti a contratti di rete che prevedano l’istituzione del fondo patrimoniale comune possono accedere all’agevolazione fiscale.

A completamento delle indicazioni di principio, il comma 4-ter stabilisce, alle lettere da a) a f), il contenuto puntuale del contratto di rete. In particolare, in base alla lettera c) il contratto di rete deve indicare “la definizione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo”. La medesima lettera c) precisa altresì che “se consentito dal programma, l’esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile …;”.

2. PRESUPPOSTI PER ACCEDERE ALL’AGEVOLAZIONE

Il fine ultimo della norma è di incentivare l’effettivo compimento del programma comune di rete da parte delle imprese aderenti al contratto di rete. Per raggiungere tale fine la norma agevola gli investimenti realizzati per il completamento del programma stesso.

In particolare, l’articolo 42, comma 2-quater, del decreto stabilisce che fino al periodo di imposta in corso 31 dicembre 2012 le imprese aderenti a un contratto di rete, per accedere all’agevolazione, devono accantonare ad apposita riserva una quota degli utili di esercizio destinandoli al fondo patrimoniale comune (o al patrimonio destinato all’affare) per realizzare gli investimenti previsti dal programma comune di rete, che abbia ottenuto la preventiva asseverazione da parte degli organismi abilitati.

Il meccanismo applicativo dell’agevolazione consente comunque di fruire dell’agevolazione prima della realizzazione degli investimenti, al ricorrere dei presupposti previsti dalla norma in esame: adesione al contratto di rete; accantonamento e destinazione dell’utile dell’esercizio; asseverazione del programma di rete.

Si precisa fin d’ora che tali presupposti devono sussistere al momento della fruizione dell’agevolazione, vale a dire, come stabilisce il comma 2-quinquies, al momento del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili, salvo quanto si dirà al par. 7 con riguardo al primo periodo di imposta di applicazione della misura.

La realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete, nei termini indicati al successivo par. 3.2, può avvenire dopo la fruizione dell’agevolazione, purché entro l’esercizio successivo a quello in cui è stata deliberata la destinazione dell’utile.

Sotto il profilo temporale, l’agevolazione si applica agli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012. Quanto sopra si desume dalla previsione del comma 2-quinquies che impone la fruizione dell’agevolazione nei limiti degli stanziamenti previsti per gli anni 2011, 2012 e 2013, e dal riferimento fatto dal comma 2-quater al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 quale ultimo periodo di imposta agevolabile.

2.1 Imprese interessate

Beneficiarie dell’agevolazione in esame sono le “imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete”. Possono quindi accedere all’agevolazione sia le imprese che hanno originariamente sottoscritto un contratto di rete, sia le imprese che hanno aderito a un contratto di rete già esistente 1 , indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dalla tipologia di attività svolta o dal settore economico di riferimento, nonché dalla localizzazione territoriale.

In particolare, per quest’ultimo profilo, sono ammesse sia le imprese residenti, sia le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.

Per il profilo contabile, visto che il meccanismo di applicazione del beneficio fiscale previsto dal comma 2-quater presuppone la determinazione dell’utile d’esercizio e il suo accantonamento ad “apposita riserva”, gli imprenditori individuali e le società di persone che rientrano nei limiti del regime di contabilità semplificata possono accedere all’agevolazione integrando le scritture contabili previste dall’articolo 2217, secondo comma, del codice civile con apposito prospetto da cui dovranno risultare la destinazione a riserva dell’utile d’esercizio e le vicende della riserva 2 .

Quanto alla data di perfezionamento dell’adesione ai fini dell’agevolazione in esame, si evidenzia che in base all’articolo 3 del d.l. n. 5 del 2009 il contratto di rete, da redigere “per atto pubblico o per scrittura privata autenticata” (comma 4-ter), è “soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante” e l’efficacia “inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono sta
ti sottoscrittori originari
” (comma 4-quater). Il descritto regime di pubblicità è dunque prescritto a fini di efficacia del contratto sia tra le parti, sia verso i terzi, compresa l’Amministrazione finanziaria.

Si precisa che le imprese che hanno sottoscritto contratti di rete prima dell’entrata in vigore della norma di agevolazione non sono – per questo solo motivo – escluse dall’agevolazione. I contratti preesistenti sono comunque soggetti a iscrizione nel registro delle imprese.

Rimane ferma la necessità di ottenere la preventiva asseverazione del programma di rete da parte degli organismi abilitati che effettueranno la verifica della sussistenza degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese aderenti.

2.2 Accantonamento a riserva e destinazione dell’utile

Il comma 2-quater, primo periodo, del decreto considera agevolabile una quota degli utili dell’esercizio “destinati dalle imprese … al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare … se accantonati ad apposita riserva”.

Al riguardo, si evidenzia che, per espressa previsione normativa, l’accesso all’agevolazione in esame è consentito soltanto alle imprese aderenti a contratti di rete che abbiano previsto l’istituzione del fondo patrimoniale comune 3 .

Ai fini fiscali, il presupposto della destinazione di una quota degli utili al fondo patrimoniale si intende soddisfatto nei limiti dell’accantonamento della stessa quota di utile in un’apposita riserva, denominata con riferimento alla legge istitutiva dell’agevolazione in esame e distinta dalle altre eventuali riserve presenti nel patrimonio netto.

I tempi e le modalità di esecuzione dei “conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi” al fondo patrimoniale, di cui alla lettera c) del comma 4-ter dell’articolo 3 del d.l. n. 5 del 2009, sono quelli definiti dal contratto di rete, il cui programma comune abbia ottenuto l’asseverazione.

Il comma 2-quater, ultimo periodo, del decreto ribadisce che “Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete”. Al riguardo si ritiene che la disposizione richiamata, essendo inserita nel corpo della norma istitutiva dell’agevolazione, non introduca obblighi civilistici generalizzati, ma si applichi alle sole imprese che intendano accedere all’agevolazione fiscale.

L’obbligo di dare “informazione in nota integrativa” dell’esistenza della riserva ricorre solo per i soggetti tenuti per legge alla redazione della stessa; gli altri soggetti non sono tenuti a ulteriori adempimenti rispetto a quanto già indicato nel paragrafo 2.1.

La norma in esame prevede, infine, che “L’importo che non concorre alla formazione del reddito d’impresa non può, comunque, superare il limite di euro 1.000.000”. Detto limite di 1 milione di euro si applica per singola impresa, anche se aderisce a più di un contratto di rete, e per ciascun periodo d’imposta in cui è consentito l’accesso all’agevolazione.

Conseguentemente, l’importo agevolabile non potrà comunque eccedere il limite di 1 milione di euro per periodo di imposta, anche nell’ipotesi in cui un’impresa consegua e accantoni a riserva utili di esercizio per un ammontare superiore a detto limite.

2.3 Asseverazione del programma di rete

Il comma 2-quater dell’articolo 42 stabilisce che il programma comune di rete deve essere “preventivamente asseverato” da parte di “organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”.

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 febbraio 2011 ha definito i predetti requisiti, stabilendo che “Sono abilitati a rilasciare l’asseverazione del Programma gli organismi espressi dalle Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 836, espressioni di interessi generali di una pluralità di categorie e territori” (articolo 3, comma 1).

Le Confederazioni di rappresentanza datoriale così individuate devono presentare all’Agenzia delle entrate la comunicazione contenente l’elenco e i dati degli organismi, espressione delle Confederazioni stesse, abilitati a rilasciare l’asseverazione. Tale comunicazione ha anche la finalità di consentire all’Agenzia delle entrate la pubblicazione, sul proprio sito internet www.agenziaentrate.gov.it, dell’elenco degli organismi abilitati (articolo 3, comma 2) 4 .

L’asseverazione è attestata entro 30 giorni dalla richiesta di rilascio dell’organo comune per l’esecuzione del contratto di rete ovvero del rappresentante della rete risultante dalla stipula dello stesso contratto (articolo 4, comma 3).

L’asseverazione del programma comune comporta la verifica
preventiva da parte degli organismi abilitati della sussistenza degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto. Si tratta degli elementi e dei requisiti previsti dal comma 4-
ter dell’articolo 3 del d.l. n. 5 del 2009.

Al riguardo si precisa che quanto disposto dall’articolo 1, comma 2, del d.m. 25 febbraio 2011 – secondo cui l’asseverazione rilasciata costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti richiesti per la fruizione dell’incentivo fiscale – deve intendersi riferito alla dimostrazione dell’esistenza degli elementi propri del contratto di rete, nonché dei relativi requisiti di partecipazione in capo ai sottoscrittori, oggetto di verifica preventiva da parte degli organismi asseveratori.

In altre parole, l’avvenuta asseverazione non esime le imprese dal realizzare gli altri presupposti previsti dalla norma per accedere all’agevolazione.

Gli organismi abilitati sono tenuti a comunicare l’avvenuta asseverazione all’Agenzia delle entrate, trasmettendo i dati relativi alle imprese aderenti alla rete, il cui programma comune ha ottenuto l’asseverazione (articolo 4, comma 3) 5 .

3. INVESTIMENTI

3.1 Nozione

Il comma 2-quater dell’articolo 42 del decreto prevede che gli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati al fondo patrimoniale comune siano vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato.

La norma in esame, quindi, demanda al programma comune di rete un aspetto essenziale dell’agevolazione, quale l’individuazione degli investimenti che in concreto devono essere realizzati.

Ciò premesso, si ritiene che, nella realizzazione di detti investimenti, possano considerarsi ammissibili – in linea generale – i costi sostenuti per l’acquisto o l’utilizzo di beni (strumentali e non) e servizi, nonché per l’utilizzo di personale.

Possono altresì considerarsi ammissibili i costi relativi a beni, servizi e personale messi a disposizione da parte delle imprese aderenti al contratto di rete. In tal caso, rileva il costo figurativo relativo all’effettivo impiego di detti beni, servizi e personale per la realizzazione degli investimenti.

Rimane ferma la necessità di dimostrare, anche con adeguata documentazione amministrativa e contabile, che i predetti costi siano stati sostenuti per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete asseverato.

A tal riguardo, si evidenzia che l’articolo 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 febbraio 2011 ha assegnato all’Agenzia delle entrate, tra l’altro, “la vigilanza sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all’agevolazione anche in collaborazione con gli organismi di asseverazione in base a specifici accordi”.

3.2 Termine di effettuazione

Il comma 2-quater prevede che gli investimenti previsti dal programma comune di rete debbano essere realizzati “entro l’esercizio successivo”.

La norma è diretta a tutelare l’interesse a che gli utili per i quali è accordato il beneficio della sospensione da imposizione siano realmente investiti come previsto dal programma comune di rete e pone, per tale riscontro, il termine dell’esercizio successivo.

Al riguardo, si precisa che il termine si riferisce all’esercizio successivo a quello in cui è assunta la delibera di accantonamento degli utili dell’esercizio e non a quello di maturazione degli utili accantonati. Ad esempio, se l’assemblea delibera di accantonare l’utile il 30/04/2011, in sede di approvazione del bilancio della società al 31/12/2010, il termine di effettuazione degli investimenti corrispondenti all’utile accantonato è il 31/12/2012.

Si precisa altresì che la norma non impone anche l’obbligo di realizzare tutti gli investimenti previsti dal programma comune di rete asseverato entro l’esercizio successivo. In altre parole, fermo restando l’impiego entro detto termine degli utili per i quali è accordato il beneficio della sospensione da imposizione, il timing di realizzazione degli investimenti è comunque quello previsto dal programma comune di rete asseverato.

4. FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE

Il comma 2-quater dell’articolo 42 del decreto prevede che la quota degli utili dell’esercizio, accantonati ad apposita riserva, ricorrendo gli altri presupposti, concorra alla formazione del reddito nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l’adesione dell’impresa al contratto di rete.

In sostanza, la norma istituisce un regime di sospensione di imposta sugli utili dell’esercizio, al netto delle imposte di competenza, accantonati ad apposita riserva, attuato per effetto di una variazione in diminuzione della base imponibile del reddito di impresa relativo al periodo di imposta cui si riferiscono gli utili stessi.

L’agevolazione opera ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), con esclusione quindi dell’IRAP e, in base alle previsioni del comma 2-quinquies, può essere fruita “esclusivamente” in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili accantonati, senza incidere sul calcolo degli acconti dovuti per il medesimo periodo di riferimento.

Allo stesso modo, gli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo devono essere determinati secondo le modalità ordinarie, al lordo dell’agevolazione, assumendo, cioè, come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni agevolative.

Gli eventuali versamenti in acconto, che risultassero eccedenti al momento di determinazione del saldo per effetto dell’applicazione del regime di sospensione di imposta, generano per il contribuente un credito IRPEF/IRES utilizzabile secondo le modalità ordinarie.

5. TERMINE DEL REGIME DI SOSPENSIONE

Si rammenta che l’obiettivo perseguito dalla norma in esame è l’effettivo completamento del programma comune di rete asseverato e che a tal fine la norma agevola la realizzazione degli investimenti previsti dal programma stesso.

In tale quadro, la previsione del comma 2-quater, secondo cui gli utili accantonati ad apposita riserva per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l’adesione al contratto di rete”, è posta proprio a presidio del completamento del programma stesso.

Una volta completato il programma di rete, non può più verificarsi l’evento interruttivo costituito dal venir meno dell’adesione al contratto di rete e, quindi, il regime di sospensione di imposta permane fino all’esercizio in cui la riserva appositamente formata è utilizzata “per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio”.

Si evidenzia, inoltre, che il regime di sospensione d’imposta in esame si caratterizza, tra l’altro, per il fatto che la relativa genesi presuppone la stipula di un contratto plurilaterale. Ciò non toglie che – una volta stipulato il contratto e perfezionati gli altri presupposti per l’accesso all’agevolazione – il verificarsi di eventi interruttivi del regime di sospensione di imposta possa essere valutato anche singolarmente per ciascuna impresa aderente al contratto di rete, senza che ne consegua automaticamente il venir meno del regime di sospensione di imposta per le altre imprese aderenti al contratto di rete.

5.1 Adesione alla rete

Il comma 2-quater individua quale evento interruttivo del regime di sospensione d’imposta il venir meno della “adesione al contratto di rete”.

Per quanto in precedenza chiarito, la norma è posta a presidio del completamento del programma comune di rete asseverato e, quindi, solo in mancanza di tale completamento il venir meno dell’adesione al contratto di rete provoca il termine del regime di sospensione di imposta.

Comportano, ad esempio, il venir meno dell’adesione al contratto di rete con conseguente cessazione del regime di sospensione d’imposta:

– le ipotesi in cui sia la singola impresa a venir meno dall’adesione al contratto di rete in mancanza del completamento del programma comune di rete, ad esempio per recesso anticipato, ma senza conseguenze sulla prosecuzione del contratto di rete per le altre imprese aderenti;

– le ipotesi in cui il venir meno dell’adesione dell’impresa al contratto di rete sia contestuale per tutte le imprese aderenti in mancanza del completamento del programma comune di rete.

Al verificarsi dell’evento interruttivo del regime di sospensione di imposta, le imprese dovranno far concorrere l’utile accantonato a riserva alla formazione del reddito di impresa del periodo di imposta in cui si è verificato l’evento stesso.

5.2 Utilizzo della riserva

Il comma 2-quater prevede che gli utili accantonati nell’apposita riserva in sospensione d’imposta concorrano alla formazione del reddito “nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite d’esercizio”.

L’utilizzo della riserva per la copertura di perdite d’esercizio è, pertanto, la sola ipotesi cui non consegue il concorso al reddito della parte utilizzata, mentre costituiscono cause interruttive del regime di sospensione altre ipotesi di utilizzo della riserva tra le quali, ad esempio, la distribuzione ai soci.

L’utilizzo della riserva per la copertura di perdite di esercizio prima del completamento del programma comune di rete non fa venir meno, di per sé, il regime di sospensione di imposta. Quest’ultimo terminerà nell’ipotesi, esaminata al paragrafo precedente, in cui viene meno l’adesione al contratto di rete in mancanza del completamento del programma comune di rete.

La norma non prevede alcun obbligo di ricostituzione della riserva precedentemente utilizzata per la copertura di perdite d’esercizio. Pertanto, l’eventuale ricostituzione della stessa con gli utili degli esercizi successivi non ha alcun effetto sull’agevolazione in esame.

Quanto detto in merito agli effetti dell’utilizzo della riserva vale anche in caso di liquidazione di società.

Il comma 2-quater prevede altresì che “Gli utili … trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva … e sono vincolati alla realizzazione
degli investimenti previsti dal programma comune di rete
”.

Al riguardo, si precisa che il vincolo istituito dalla norma agevolativa in esame riguarda solo la parte della riserva formata con utili che non hanno concorso al reddito. Ad esempio, se è effettuato un accantonamento di 1,5 milioni di euro, a fronte del limite di 1 milione di euro per periodo di imposta, la parte di riserva composta da utili eccedenti detto limite, pari a 0,5 milioni di euro, è distribuibile senza ulteriori oneri impositivi.

Si precisa, altresì, che la riserva deve essere mantenuta in bilancio anche a seguito dell’avvenuta realizzazione degli investimenti in relazione ai quali l’utile è stato accantonato, attesa la natura di sospensione di imposta dell’agevolazione.

6. ASPETTI PROCEDURALI

Il comma 2-sexies demanda a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione di “criteri e modalità di attuazione dell’agevolazione”, anche ai fini del rispetto del limite degli stanziamenti, stabiliti in misura pari a 20 milioni di euro per il 2011 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 dal comma 2-quinquies.

6.1 Presentazione della comunicazione

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 2011/31139 del 14 aprile 2011 è stata approvata la comunicazione (modello RETI) contenente i dati per la fruizione dei vantaggi fiscali per le imprese appartenenti ad una delle reti d’impresa, unitamente alle relative istruzioni.

La comunicazione deve essere presentata dalle imprese interessate all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, in riferimento a ciascuno dei periodi d’imposta interessati dall’agevolazione, nei termini indicati nel provvedimento citato. Le imprese con esercizio a cavallo dell’anno solare presentano la comunicazione entro i medesimi termini anche se l’esercizio di riferimento non è ancora chiuso 6 .

Decorso il termine ultimo di presentazione, sono prese in considerazione esclusivamente le comunicazioni contenenti eventuali rinunce, totali o parziali, all’agevolazione.

6.2 Indicazione del risparmio d’imposta

Ai fini della compilazione della comunicazione si evidenzia, in particolare, che nel quadro A va indicato:

  • nella colonna 1, l’ammontare della quota degli utili dell’esercizio accantonati e destinati al fondo patrimoniale o al patrimonio destinato all’affare relativi al periodo d’imposta di riferimento;

  • nella colonna 2, il risparmio d’imposta complessivo corrispondente alla quota degli utili indicati nella colonna 1.

L’importo da indicare nel quadro A, rigo A1, colonna 1 non può superare il limite di 1 milione di euro, anche nell’ipotesi in cui l’impresa aderisca a più di un contratto di rete.

Il risparmio dell’imposta dovuta a titolo di IRPEF o IRES, da indicare nel quadro A, rigo A1, colonna 2, della comunicazione (modello RETI), dovrà essere determinato come segue:

a) per i soggetti IRES applicando l’aliquota del 27,5% all’importo della variazione in diminuzione dal reddito d’impresa (comunque non superiore ad 1 milione di euro) corrispondente alla quota agevolabile e accantonata nell’apposita riserva;

b) per gli imprenditori individuali assumendo la differenza tra l’IRPEF relativa soltanto al reddito d’impresa (senza tener conto, quindi, di eventuali altri redditi posseduti) calcolata al lordo della variazione in diminuzione e l’IRPEF corrispondente al reddito d’impresa al netto di detta variazione (comunque non superiore ad 1 milione di euro). Ad esempio, se il reddito d’impresa senza l’accantonamento è pari a euro 1.000 e per effetto di detta variazione in diminuzione si riduce a euro 800, il risparmio d’imposta è dato dalla differenza tra l’IRPEF calcolata su euro 1.000 e l’IRPEF calcolata su euro 800; in caso di perdita il risparmio dell’imposta dovuta è determinato applicando le aliquote progressive all’importo deducibile dal reddito d’impresa, corrispondente all’importo dell’accantonamento;

c) per le società di persone (articolo 5 del TUIR) e società di capitali “trasparenti” (articolo 115 e 116 del TUIR), assumendo la somma delle minori imposte dovute da ciascun socio relative al reddito di partecipazione in dette società, computate secondo il criterio indicato sub b).

Ai fini della determinazione del risparmio d’imposta relativo all’addizionale regionale all’IRPEF, occorre applicare all’importo agevolabile l’aliquota dello 0,90 per cento o quella eventualmente maggiore fissata da ciascuna regione. Ai fini della determinazione del risparmio d’imposta relativo all’addizionale comunale all’IRPEF (dovuta soltanto se i contribuenti hanno il domicilio fiscale nei comuni che ne hanno deliberato l’istituzione), occorre applicare all’importo complessivo agevolabile l’aliquota deliberata dal comune di riferimento.

6.3 Ripartizione delle risorse disponibili

Al fine della ripartizione delle risorse, nel rispetto del limite degli stanziamenti, il provvedimento prot. n. 2011/31139 del 14 aprile 2011 precisa che l’Agenzia delle entrate determina la percentuale massima del risparmio di imposta spettante a ciascuna impresa sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare del risparmio d’imposta complessivamente richiesto, ossia con metodo proporzionale.

La percentuale de
l ris
parmio di imposta spettante sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it di appositi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

La variazione in diminuzione del reddito d’impresa non dovrà comportare un risparmio d’imposta effettivo, comprese le addizionali regionali e comunali (ove applicabili), superiore all’importo risultante dall’applicazione della suddetta percentuale al risparmio d’imposta indicato nella comunicazione validamente presentata all’Agenzia delle entrate.

Tale precisazione vale anche nel caso in cui la variazione in  diminuzione, concorrendo a determinare una perdita riportabile secondo le regole ordinarie previste dal TUIR, comporti un risparmio di imposta in un periodo di imposta successivo.

Qualora l’importo degli utili effettivamente accantonati risulti inferiore all’importo indicato nella comunicazione (modello RETI), la percentuale del risparmio d’imposta spettante determinata dall’Agenzia delle entrate dovrà essere applicata al risparmio d’imposta calcolato sulla base del predetto importo di utili effettivamente accantonati.

In tale ipotesi, i soggetti sono tenuti a presentare una ulteriore comunicazione contenente l’indicazione del minore importo degli utili effettivamente accantonati e del corrispondente minore risparmio d’imposta, secondo le modalità indicate nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 2011/31139 del 14 aprile 2011.

7. PRIMA APPLICAZIONE

Visto che il d.m. del 25 febbraio 2011, concernente l’individuazione dei requisiti degli organismi asseveratori, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, tenuto conto dei tempi tecnici necessari per costituire gli organismi di asseverazione e del fatto che l’articolo 4, comma 3, del d.m. citato dispone il rilascio dell’asseverazione entro 30 giorni dalla richiesta, per il primo anno di applicazione dell’agevolazione sarà possibile ottenere l’asseverazione entro il 30 settembre 2011, termine di presentazione del modello UNICO 2011, in cui deve essere indicata l’agevolazione.

Inoltre, per il primo anno di applicazione dell’agevolazione, fermo restando l’accantonamento degli utili d’esercizio ad apposita riserva, sarà consentito stipulare il contratto di rete, eseguire l’iscrizione nel registro delle imprese e ottenere l’asseverazione del programma comune di rete entro il 30 settembre 2011, termine di presentazione del modello UNICO 2011 in cui deve essere indicata l’agevolazione.

Nel caso descritto, il soggetto interessato dovrà effettuare il versamento del saldo delle imposte sui redditi senza tenere conto del risparmio d’imposta derivante dal regime di sospensione, ancorché abbia prenotato le risorse corrispondenti. Il medesimo soggetto, una volta integrati i presupposti entro il 30 settembre 2011 ed evidenziata l’agevolazione nel modello UNICO 2011, potrà recuperare il versamento del saldo “eccedente” secondo le modalità ordinarie.

8. CONTROLLI

L’articolo 42, comma 2-quater dispone che l’Agenzia delle entrate, avvalendosi dei propri poteri di accertamento e di controllo, “vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all’agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti”.

L’articolo 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze declina la previsione richiamata, specificando che l’Agenzia delle entrate, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, “può effettuare tra l’altro: a) la verifica formale dell’avvenuta asseverazione del programma, anche mediante riscontro presso gli organismi di asseverazione; b) la verifica della imputazione a riserva degli utili in sospensione di imposta e dei relativi successivi utilizzi; c) la vigilanza sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all’agevolazione anche in collaborazione con gli organismi di asseverazione in base a specifici accordi”.

Tenuto conto del meccanismo applicativo dell’agevolazione, nonché delle specifiche attività di controllo previste dall’articolo 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, assumerà particolare rilievo il coinvolgimento degli organismi abilitati al rilascio dell’asseverazione del programma di rete, anche in relazione alla vigilanza da effettuare sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all’agevolazione.

In particolare, l’attività di controllo in materia sarà diretta a verificare che le imprese che hanno fruito dell’agevolazione:

1. abbiano aderito al contratto di rete, che dovrà risultare redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ed iscritto nel registro delle imprese, secondo quanto previsto dal comma 4-quater dell’articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009;

2. abbiano ottenuto l’asseverazione del programma di rete da parte degli organismi aventi i requisiti previsti dal  decreto. Tali organismi, i quali attestano l’asseverazione, devono trasmettere, entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello della comunicazione dell’avvenuta asseverazione, in via telematica, all’Agenzia delle entrate, con le modalità stabilite dal provvedimento del 14 aprile 2011, i dati relativi alle imprese nei cui confronti è stata rilasciata l’asseverazione stessa e gli estremi della registrazione del contratto di rete avente ad oggetto il programma asseverato;

3. abbiano accantonato ad apposita riserva gli utili d’esercizio, in tal modo destinandoli al fondo patrimoniale nonché vincolando il corrispondente importo alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.  A tal fine, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, si procederà alla verifica dei suddetti presupposti anche mediante il riscontro dei dati indicati dalle imprese beneficiarie nella comunicazione (modello RETI).  Si procederà, inoltre, alla verifica della effettiva realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete anche con il supporto degli organismi di asseverazione sulla base di specifici accordi.

***

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

___________________________________________________________

1:  Tale prescrizione è coerente con il comma 4-ter dell’articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009 secondo cui il contratto deve indicare: a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante “per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva”.

2:  Il secondo comma dell’articolo 2217 del codice civile prevede che “L’inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l’imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili

3:  Quanto al patrimonio destinato all’affare, la lettera c) dell’articolo 3 del d.l. n. 5 del 2009 prevede che se consentito dal programma, l’esecuzione del conferimento al fondo patrimoniale comune “può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile …”.

4:  La Comunicazione del possesso dei requisiti per il rilascio dell’asseverazione del programma di rete da parte degli organismi espressi dalle Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro è stata approvata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 2011/34839 del 14 aprile 2011, disponibile gratuitamente sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

5:  Le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati delle imprese nei cui confronti è stata rilasciata l’asseverazione sono state approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 2011/54949 del 14 aprile 2011, disponibile gratuitamente sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

6:  La comunicazione è reperibile gratuitamente in formato elettronico sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. La comunicazione è presentata all’Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. La trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione è effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato “AGEVOLAZIONERETI”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it a partire dal 20 aprile 2011.

1:  Tale prescrizione è coerente con il comma 4-ter dell’articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009 secondo cui il contratto deve indicare: a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante “per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva”.

2:  Il secondo comma dell’articolo 2217 del codice civile prevede che “L’inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l’imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili

3:  Quanto al patrimonio destinato all’affare, la lettera c) dell’articolo 3 del d.l. n. 5 del 2009 prevede che se consentito dal programma, l’esecuzione del conferimento al fondo patrimoniale comune “può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile …”.

4:  La Comunicazione del possesso dei requisiti per il rilascio dell’asseverazione del programma di rete da parte degli organismi espressi dalle Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro è stata approvata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 2011/34839 del 14 aprile 2011, disponibile gratuitamente sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

5:  Le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati delle imprese nei cui confronti è stata rilasciata l’asseverazione sono state approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 2011/54949 del 14 aprile 2011, disponibile gratuitamente sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

6:  La comunicazione è reperibile gratuitamente in formato elettronico sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. La comunicazione è presentata all’Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. La trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione è effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato “AGEVOLAZIONERETI”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it a partire dal 20 aprile 2011.

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