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Reti d’impresa: in Toscana la prima rete del sistema Confindustria

8 Aprile 2010

La nascita di “Retimpresa” voluta dal Sistema Confindustria nell’Ottobre 2009 unitamente al DL n. 5 del 10 Febbraio 2009, varato dal Governo, che sancisce l’introduzione in Italia della disciplina del contratto di rete, ha facilitato i processi di aggregazione tra le imprese italiane e incentivato il processo di modernizzazione più volte richiesto dal Sistema medesimo per superare gli ostacoli della crisi e riattivare la ripresa economica nel nostro paese.
Proprio sulla base di queste nuove iniziative, le tre Associazioni toscane di Arezzo, Siena e Grosseto sono passate dalle parole ai fatti, dotandosi di uno strumento comune per il raggiungimento di obiettivi legati alle proprie esigenze e a quelle del sistema portato avanti dalla stessa Confindustria.
Viene così costituita “Assoservizi Toscana Sud – Rete d’Imprese”, un soggetto giuridico previsto dalla Legge n. 99 del 2009 che utilizza proprio il contratto di rete per favorire le aggregazioni tra aziende.
“La collaborazione tra le nostre Associazioni era ormai arrivata ad un punto tale da rendere necessario l’utilizzo di uno strumento unico comune che ci permettesse di operare più facilmente e velocemente, sfruttando sinergie e politiche di rete – spiega Cesare Cecchi, presidente di Confindustria Siena – la forma giuridica della “rete d’imprese” faceva al caso nostro: un modello organizzativo innovativo, snello ed agile che costituisce un’ulteriore tappa nel percorso comune che stiamo portando avanti con le nostre società di servizi. Ci fa oltretutto piacere sperimentare questa “nuova formula” in ambito associativo e mettere così a disposizione del Sistema Confindustria quella che sarà la nostra esperienza di “apripista”.
“Assoservizi Toscana Sud – Rete d’Impresa” inizierà subito con la realizzazione diretta della rivista periodica comune di informazione, opinione, economia ed impresa “IES Industria e Sviluppo”.
Ma, molte altre imprese italiane, comunque, hanno seguito l’esempio delle Associazioni toscane.
Potremmo citare il progetto realizzato da Gianni Punzo, Presidente dell’Interporto campano, il quale ha creato un centro logistico di smistamento delle merci e una grande piattaforma commerciale, con più di 700 aziende e 5000 addetti; oppure Enrico Pisino, della FIAT Group, che ha dato vita, invece, ad Atessa, in provincia di Chieti, a una rete tra FIAT e HONDA per la produzione di veicoli commerciali.
Ricordiamo pertanto i principi fondamentali del contratto di rete che As.tro e Confindustria S.I. e T. promuove per le aziende del gioco associate.
L’Art. 3, comma 4 – ter del DL n. 5 del 10 Febbraio 2009 introduce proprio questa nuova disciplina, specificando che, con il contratto di rete, due o più imprese (società di capitali, società di persone, imprese individuali) si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali, allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato.
Va chiarito che quando nel contratto di rete si dice che le imprese “si obbligano a esercitare uno o più attività” si deve intendere che si tratta solo di una fase dell’attività che forma il loro oggetto sociale.
Occorre specificare che il contratto di rete non dà vita ad un nuovo contratto di società. Ogni impresa partecipante conserva, infatti, la sua individualità e la sua presenza sul mercato.
Il contratto è redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve indicare:

a) la denominazione sociale delle imprese aderenti alla rete; b) l’indicazione delle attività comuni poste a base della rete; c) l’individuazione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune da perseguirsi attraverso l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, in relazione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalità di gestione, ovvero mediante ricorso alla costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all’affare, ai sensi dell’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile; d) la durata del contratto e le relative ipotesi di recesso; e) l’organo comune incaricato di eseguire il programma di rete, i suoi poteri, anche di rappresentanza, e le modalità di partecipazione di ogni impresa all’attività dell’organo.

Il contratto di rete è iscritto nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti.
Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 1, comma 368, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni».

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