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Ricorrere al Tar per bloccare il recupero del credito da parte del concessionario: quale utilità per il settore?

2 Marzo 2010

La cronaca aggiorna spesso il settore sugli esiti di alcune iniziative giudiziarie intraprese da operatori in singole e private questioni, ravvisando, talvolta erroneamente, un interesse generale connesso al potenziale principio di diritto dibattuto nello specifico procedimento.
Il recente caso del Tar Lazio del 25 febbraio scorso, ne costituisce emblema, in quanto ad provvedimento risolutorio di un singolo ricorso amministrativo, intentato per contrastare un’azione di recupero del credito da parte di un Concessionario, si è attribuito il ruolo di statuire “la natura privatistica” del rapporto Concessionario – Gestore.
Ai più attenti non è sfuggito il carattere “lapalissiano” di tale affermazione, peraltro contenuta in un provvedimento dichiarativo della mera inammissibilità di un ricorso che mirava all’affermazione del contrario.
Priva di ogni pregnanza interpretativa, pertanto, e di consequenziale utilità per il settore, è la notizia che gli oggetti del contendere “tra gestore e concessionario” inerenti a pendenze contrattuali specificatamente afferenti all’obbligo di consegna del PREU, si risolvano davanti al Giudice Civile.

Da una non – notizia, AS.TRO prende tuttavia spunto per chiarire la propria posizione su un tema, quello della consegna del PREU al Concessionario, su cui esistono ancora tentativi di affermazione di filosofie da “proletariato dei gestori”.
In qualità di rappresentanza di una categoria di gestori che non ritiene etico allocare il PREU all’interno di dinamiche commerciali, tali da rendere “la quindicina”, un obbligo a data fissa per alcuni e a data variabile per altri, suggerisce pertanto ai propri iscritti alcune linee guida:

  1. Il tempo in cui il gestore poteva agevolmente accumulare pendenze con i Concessionari, inerenti la consegna della raccolta di gioco, va considerato chiuso e relegato ad un momento di non encomiabile comportamento complessivo della filiera, in parte condizionato dalla non eseguibilità da remoto della procedura di blocco delle AWP di prima generazione.
  2. Il gestore c.d. affidabile e serio, è più esposto di altri ai fattori di abbattimento dei ricavi, in quanto, onorando tempestivamente i suoi impegni soffre qualsiasi contrazione (un furto, un cambio di gestione, un guasto) più dei suoi Colleghi a cui una certa “tolleranza di tempistica” viene concessa sistematicamente. 
  3. Il modo corretto di lavorare, per un gestore, è di ricercare nel Concessionario un partner in cui la propria conclamata serietà e affidabilità siano riconosciute, ed eventualmente valutate, in circostanziate ipotesi, come fattori che possono anche legittimare l’applicazione di deroghe contrattuali.

Cosa insegna la sentenza del TAR in questa sede “non commentata”? Prima di investire denaro in iniziative giudiziarie l’operatore può chiedere alla propria associazione di esaminare l’oggetto della sua vertenza con il proprio concessionario, ottenendo un disinteressato parere sugli effettivi margini di perseguibilità di certi percorsi giurisdizionali.

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