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Ritenute d’acconto subite scomputabili anche senza certificazione

24 Luglio 2018

Con Sentenza 17 luglio 2018, n. 18910, la Corte di Cassazione ha stabilito che le ritenute d’acconto subite possono essere scomputate anche qualora il sostituto di imposta non abbia fornito la relativa certificazione, attestante l’erogazione del compenso al netto della ritenuta.
I giudici della Cassazione, con richiamo ad altre sentenze, ribadiscono che il contribuente non può essere assoggettato di nuovo all’imposta solamente perché il sostituto di imposta, che ha operato la ritenuta, non voglia consegnargli la relativa certificazione.
La Corte di Cassazione, in particolare, fa riferimento alla Risoluzione n. 68/2009, dove l’Agenzia delle Entrate, relativamente ai c.d. controlli formali articolo 36-ter, D.P.R. n. 600/73, aveva sostenuto che è possibile scomputare le ritenute d’acconto anche in assenza di certificazioni, purchè il contribuente comprovi l’importo effettivamente percepito (ovvero dimostri di aver subito la ritenuta d’acconto) attraverso l’esibizione di documentazione, quale la copia delle fattura, ricevuta di pagamento della Banca, ecc..
La stessa Risoluzione, infine, aveva precisato che, nonostante la presentazione di tali documenti, il contribuente è obbligato a sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui dichiari, sotto la propria responsabilità, che la documentazione prodotta è riferita esclusivamente alla fattura e che a fronte della stessa non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto.

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