Rottamazione-ter e saldo e stralcio delle cartelle di pagamento: domande di adesione entro il 30 aprile
Ancora un giorno di tempo, per presentare le domande di adesione ai provvedimenti di definizione agevolata delle cartelle. L’ultimo giorno utile infatti, fissato dalla legge per beneficiare della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio, sarà domani 30 aprile 2019.
I contribuenti che intendono aderire possono consultare il sito internet http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/ dove si trovano tutte le informazioni utili, i modelli da utilizzare, le guide alla compilazione e i servizi web messi a disposizione per inviare le domande direttamente da pc, smartphone e tablet, senza andare allo sportello.
I contribuenti che intendono aderire alla “rottamazione-ter” (articolo 3, Dl 119/2018) o al “saldo e stralcio” delle cartelle (articolo 1, commi da 184 a 198, legge 145/2018) possono inviare le domande:
– su: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/ntrateriscossione.gov.it, direttamente online dal portale, con il servizio “Fai DA te”, disponibile nelle pagine del sito web dedicate rispettivamente ai due provvedimenti (Definizione agevolata 2018 e Saldo e stralcio). Il servizio può essere utilizzato sia in area pubblica, senza la necessità di pin e password, ma allegando il proprio documento di identità, sia nell’area riservata del sito tramite Spid o le credenziali personali fornite da Agenzia delle entrate o dall’Inps;
– dalla propria casella di posta elettronica certificata, compilando gli appositi moduli cartacei, DA-2018 per la “rottamazione-ter” e SA-ST per il “saldo e stralcio”, disponibili presso tutti gli sportelli e sul sito web dell’Agenzia. I modelli devono essere inviati all’indirizzo Pec della direzione regionale di riferimento indicata sui modelli, allegando una copia del documento di identità;
– delegando un professionista di fiducia a trasmettere online la domanda di adesione con il servizio Equipro, presente sul sito dell’Agenzi;
– presentando i modelli agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione sul territorio.
Per sapere quali sono le cartelle e/o gli avvisi che possono essere “rottamati”, all’interno della pagina del portale dell’Agenzia dedicata alla Definizione agevolata 2018 e al Saldo e stralcio è disponibile il servizio per richiedere il prospetto informativo. Il documento, oltre all’elenco delle cartelle che rientrano nella “rottamazione-ter”, con l’indicazione dell’importo dovuto già “scontato” delle sanzioni e degli interessi di mora, è stato ampliato con una sezione in cui sono evidenziati quei debiti che possono anche essere oggetto di “saldo e stralcio”.
La terza definizione agevolata delle cartelle è aperta a tutti i contribuenti con debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, inclusi coloro che avevano aderito alle precedenti “rottamazioni” senza poi effettuare i pagamenti dovuti. Chi aderisce alla “rottamazione-ter” ha la possibilità di pagare le somme dovute in forma agevolata, cioè senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
La disciplina del “saldo e stralcio” delle cartelle è riservato ai contribuenti persone fisiche che dimostrino di trovarsi in situazione di grave e comprovata difficoltà economica e consente di pagare i debiti fiscali e contributivi in forma ridotta, con una percentuale che varia dal 16 al 35% dell’importo dovuto, già “scontato” delle sanzioni e degli interessi di mora. Secondo la legge, versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica le persone fisiche con Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare non superiore a 20mila euro, oppure per le quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulti già aperta la procedura di liquidazione prevista dalla legge sul sovraindebitamento (articolo 14-ter, legge 3/2012).
È possibile presentare richiesta di “saldo e stralcio” per i debiti affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 derivanti esclusivamente dall’omesso versamento delle imposte dovute in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali e dei contributi previdenziali spettanti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.