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Saldo iva dell'anno 2017: oggi 16 marzo ultimo giorno per il pagamento senza interessi

16 Marzo 2018

Oggi 16 marzo è termine ultimo per il versamento del saldo Iva risultante dalla dichiarazione annuale per il 2017 senza maggiorazione e interessi.
L’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale infatti deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi 10,33 euro (10 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione) sebbene ricordiamo che la dichiarazione Iva, relativa all’anno 2017, deve essere presentata con l’apposito modello entro il 30 aprile 2018 (il modello di dichiarazione da utilizzare è stato approvato con il provvedimento 15 gennaio 2018 – vedi “Dichiarazioni 2018: test superato. Pronti all’uso quasi tutti i modelli”).
L’importo dovuto in un’unica soluzione oppure a rate ed in tal caso, le rate devono essere di pari importo e la prima deve essere versata entro lo stesso termine previsto per il versamento unico, ossia entro il 16 marzo.
Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza e, in ogni caso, l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.
Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso dello 0,33% mensile, per cui sulla seconda rata ci sarà un aumento dello 0,33%, mentre sulla terza rata dello 0,66% e così via.
Tuttavia ricordiamo che come ogni anno è ancora, è possibile avvalersi di un ulteriore differimento della scadenza del saldo Iva (come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione risoluzione n. 73/2017): infatti, è possibile versare entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi e dell’Irap, ossia entro i trenta giorni successivi al 30 giugno 2018 (applicando sulla somma dovuta, al netto delle compensazioni, gli ulteriori interessi dello 0,40%).
Peraltro, come già anticipato, quest’anno il 30 giugno cade di sabato e, quindi, il termine slitta al 2 luglio. Il calendario, quindi, la fa da padrone: aggiungendo trenta giorni al 2 luglio, infatti, la scadenza slitterebbe al 1° agosto, finendo proprio nel periodo di sospensione estiva (1° – 20 agosto) di tutti gli adempimenti fiscali, versamenti compresi (articolo 37, comma 11-bis, Dl 223/2006). Pertanto, in questo caso, si determina un ulteriore differimento al 20 agosto della scadenza del saldo Iva 2017.
Il versamento deve essere effettuato con F24 in modalità telematiche. I modelli F24 con saldo finale pari a zero e quelli con utilizzo di crediti in compensazione orizzontale vanno presentati esclusivamente tramite i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali Fisconline o Entratel, oppure rivolgendosi a un intermediario abilitato. Nelle altre ipotesi sono utilizzabili anche i servizi di internet banking di banche, Poste italiane, agenti della riscossione e prestatori di servizi di pagamento.
Sul modello di pagamento deve essere indicato il codice tributo “6099” periodo di riferimento il codice 0101 e l’anno di riferimento 2017.. In caso di rateizzazione, gli interessi vanno invece identificati con il codice “1668”.
Per effettuare la rateizzazione saldo IVA basta barrare l’apposita casella nel modello F24, applicare all’importo dovuto dalla dichiarazione IVA 2018 anno 2017, la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 16 marzo e il 30 giugno e suddividere l’importo così determinato nel numero di rate scelte.
Ricordiamo che il numero di rate massimo con cui si può pagare il saldo IVA è di n° 9 RATE da concludersi entro e non oltre, il mese di novembre.
Ad ogni rata successiva alla prima vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.
Il calendario scadenze versamento Rateizzazione Saldo IVA è il seguente:
1a RATA da versare entro il 16 marzo senza interessi;
2a RATA entro il 16 aprile con maggiorazione dello 0,40% + interessi di rateizzazione pari allo 0,33%;
3a RATA entro il 16 maggio con maggiorazione dello 0,40% + interessi di rateizzazione pari allo 0,66%
4a RATA entro il 30 giugno: con maggiorazione dello 0,40% + interessi pari allo 0,99%;
5a RATA entro il 30 luglio con maggiorazione dello 0,40% + interessi pari all’1,32%;
6a RATA entro il 21 agosto: con maggiorazione dello 0,40% + interessi pari all’1,65%;
7a RATA entro il 18 settembre: con maggiorazione dello 0,40% + interessi pari all’1,98%;
8a RATA entro il 16 ottobre: con maggiorazione dello 0,40% + interessi pari al 2,31%;
9a RATA entro il 16 novembre con maggiorazione dello 0,40% + interessi pari al 2,64%.
Le violazioni delle norme in materia di versamento dell’Iva possono determinare l’applicazione di sanzioni di natura sia amministrativa sia penale.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento del saldo Iva, è dovuta la sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta alla metà; quest’ultima, peraltro, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, e fatta salva l’applicazione del ravvedimento operoso, è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (articolo 13, comma 1, Dlgs 471/1997).
Dal punto di vista penale, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chi non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo (27 dicembre), l’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a 250mila euro per ciascun periodo d’imposta (articolo 10-ter, Dlgs 74/2000).

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