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Sale giochi con registrazione della clientela: abolito il Documento Programmatico della Sicurezza (DPS) per la Privacy

14 Febbraio 2012

E’ entrato in vigore dallo scorso 10 febbraio 2012 il DL n. 5/2012, meglio conosciuto come DL semplificazioni, per effetto della pubblicazione sulla G.U. n. 33 di ieri (nel S.O. n. 27/2012). Tra le “semplificazioni” più rilevanti figurano quelle relative ai dati personali. In particolare, l’art. 45 del DL semplificazioni interviene sull’art. 34 del Codice della privacy (DLgs. 196/2003), sopprimendo la lett. g) del comma 1 e abrogando il comma 1-bis. Da oggi, quindi, non sarà più obbligatoria la tenuta di un DPS aggiornato, e viene meno anche la facoltà di avvalersi di un’autocertificazione sostitutiva o di un DPS semplificato per i soggetti che trattano unicamente dati personali non sensibili e, come soli dati sensibili, trattano quelli dei propri dipendenti e collaboratori, inclusi coniuge e parenti. Eliminazione dell’obbligo di tenuta di un aggiornato Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) e, conseguentemente, della possibilità di avvalersi di un’autocertificazione o di un DPS semplificato. Inoltre,con la disposizione viene rimosso l’obbligo di far riferimento nella relazione accompagnatoria del bilancio d’esercizio o nella nota integrativa al bilancio in merito all’avvenuta redazione o aggiornamento dello stesso.

Le altre misure di sicurezza previste dalla normativa vigente non vengono abolite.

A tal proposito, si ricorda che la tenuta di un aggiornato DPS costituiva una misura “minima” di sicurezza prevista, in relazione all’obbligo generale di protezione dei dati personali, dall’art. 34, comma 1, lett. g) e dall’Allegato B, regola 19 del Codice della privacy.

Le sale che provvedono all’identificazione della clientela acquisendone i dati personali e sensibili, secondo la normativa, sono obbligate al rispetto del Codice della Privacy provvedendo a farsi firmare l’assenso al trattamento dei dati e, fino all’anno scorso, alla predisposizione ed all’aggiornamento del DPS per la sicurezza nel quale venivano descritte tutte le misure di sicurezza adottate per la conservazione di tali dati.

Il DPS andava redatto o aggiornato infatti entro il 31 marzo di ciascun anno. Soggetto obbligato alla redazione del DPS era il titolare dei trattamenti di dati “sensibili” o giudiziari con strumenti elettronici, anche attraverso il responsabile, se designato. Il DPS doveva essere conservato presso la propria struttura ed esibito in caso di controllo.

Per la mancata redazione o il mancato aggiornamento del DPS, il Codice prescriveva l’applicazione di sanzioni amministrative e penali.

La soppressione del DPS segue una serie di misure introdotte per ridurre gli oneri in materia di privacy per le imprese, fra le quali si segnala quella introdotta dal recente DL 6 dicembre 2011 n. 201 (conv. L. 214/2011).

Nello specifico, il decreto citato aveva già previsto limitazioni all’ambito di applicazione del Codice della privacy, mediante la soppressione del riferimento alle persone giuridiche, enti e associazioni da alcuni articoli del Codice della privacy. Si vedano, in particolare, le lett. b) e i) dell’art. 4, comma 1, del Codice della privacy, recanti le definizioni di “dato personale” e di “interessato”. Alla luce delle modifiche così introdotte, per “dato personale” si deve intendere qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; per “interessato” si deve intendere la persona fisica cui si riferiscono i dati personali.

E’ entrato in vigore dallo scorso 10 febbraio 2012 il DL n. 5/2012, meglio conosciuto come DL semplificazioni, per effetto della pubblicazione sulla G.U. n. 33 di ieri (nel S.O. n. 27/2012). Tra le “semplificazioni” più rilevanti figurano quelle relative ai dati personali. In particolare, l’art. 45 del DL semplificazioni interviene sull’art. 34 del Codice della privacy (DLgs. 196/2003), sopprimendo la lett. g) del comma 1 e abrogando il comma 1-bis. Da oggi, quindi, non sarà più obbligatoria la tenuta di un DPS aggiornato, e viene meno anche la facoltà di avvalersi di un’autocertificazione sostitutiva o di un DPS semplificato per i soggetti che trattano unicamente dati personali non sensibili e, come soli dati sensibili, trattano quelli dei propri dipendenti e collaboratori, inclusi coniuge e parenti. Eliminazione dell’obbligo di tenuta di un aggiornato Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) e, conseguentemente, della possibilità di avvalersi di un’autocertificazione o di un DPS semplificato. Inoltre,con la disposizione viene rimosso l’obbligo di far riferimento nella relazione accompagnatoria del bilancio d’esercizio o nella nota integrativa al bilancio in merito all’avvenuta redazione o aggiornamento dello stesso.

Le altre misure di sicurezza previste dalla normativa vigente non vengono abolite.

A tal proposito, si ricorda che la tenuta di un aggiornato DPS costituiva una misura “minima” di sicurezza prevista, in relazione all’obbligo generale di protezione dei dati personali, dall’art. 34, comma 1, lett. g) e dall’Allegato B, regola 19 del Codice della privacy.

Le sale che provvedono all’identificazione della clientela acquisendone i dati personali e sensibili, secondo la normativa, sono obbligate al rispetto del Codice della Privacy provvedendo a farsi firmare l’assenso al trattamento dei dati e, fino all’anno scorso, alla predisposizione ed all’aggiornamento del DPS per la sicurezza nel quale venivano descritte tutte le misure di sicurezza adottate per la conservazione di tali dati.

Il DPS andava redatto o aggiornato infatti entro il 31 marzo di ciascun anno. Soggetto obbligato alla redazione del DPS era il titolare dei trattamenti di dati “sensibili” o giudiziari con strumenti elettronici, anche attraverso il responsabile, se designato. Il DPS doveva essere conservato presso la propria struttura ed esibito in caso di controllo.

Per la mancata redazione o il mancato aggiornamento del DPS, il Codice prescriveva l’applicazione di sanzioni amministrative e penali.

La soppressione del DPS segue una serie di misure introdotte per ridurre gli oneri in materia di privacy per le imprese, fra le quali si segnala quella introdotta dal recente DL 6 dicembre 2011 n. 201 (conv. L. 214/2011).

Nello specifico, il decreto citato aveva già previsto limitazioni all’ambito di applicazione del Codice della privacy, mediante la soppressione del riferimento alle persone giuridiche, enti e associazioni da alcuni articoli del Codice della privacy. Si vedano, in particolare, le lett. b) e i) dell’art. 4, comma 1, del Codice della privacy, recanti le definizioni di “dato personale” e di “interessato”. Alla luce delle modifiche così introdotte, per “dato personale” si deve intendere qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; per “interessato” si deve intendere la persona fisica cui si riferiscono i dati personali.

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