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Sanatoria delle violazioni formali 2019

21 Marzo 2019

Pronte le norme operative per la sanatoria delle irregolarità formali prevista dal decreto fiscale 2018 (articolo 9, Dl 119/2018 – vedi “Sanatoria irregolarità formali: ambito applicativo e termini”). L’Agenzia delle entrate, infatti, con il provvedimento 15 marzo 2019 ha approvato le necessarie disposizioni esecutive, soffermandosi, in particolare, sulle tipologie di violazioni regolarizzabili e sugli adempimenti da effettuare per il perfezionamento della procedura.
La definizione agevolata riguarda le violazioni formali, vale a dire irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti che non rilevano per la determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini dell’Iva, dell’Irap e delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte, dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi.
Di conseguenza, non rientra nell’ambito di applicazione della regolarizzazione, ad esempio, la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi, Irap o Iva, poiché questa omissione è rilevante per la determinazione della base imponibile (anche nel caso di assenza di imposta dovuta).
Si ricorda che le violazioni formali si distinguono da quelle “meramente formali” in quanto possono comunque determinare un pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. Peraltro, le violazioni meramente formali non sono punibili (articolo 6, comma 5-bis, Dlgs 472/1997).
In base a quanto previsto dal provvedimento, possono essere regolarizzate le violazioni formali, per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle entrate a irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del Dl 119/2018) dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati.
Non possono essere regolarizzate con la definizione agevolata:
– le violazioni formali di norme tributarie relative ad ambiti impositivi diversi da quelli in materia di Iva, Irap e imposte sui redditi (e relative addizionali), imposte sostitutive, ritenute alla fonte, crediti d’imposta e relativo pagamento dei tributi
– le violazioni formali relative a un rapporto esaurito, ossia un procedimento concluso in modo definitivo al 19 dicembre 2018 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 119/2018)
– le violazioni formali relative a un rapporto pendente al 19 dicembre 2018, ma in riferimento al quale sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata prima del versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione
– gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria disciplinata dall’articolo 5-quater, Dl 167/1990 (voluntary disclosure), compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della procedura
– le violazioni formali relative agli obblighi di monitoraggio fiscale, all’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (Ivafe) e all’imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie).
Per il buon esito della sanatoria, è necessario:
– rimuovere le irregolarità o le omissioni
– versare, con F24, 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni indicati nel modello di pagamento (se le violazioni non si riferiscono a un periodo d’imposta, bisogna fare riferimento all’anno solare in cui sono state commesse).
Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020 oppure in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019.
Il codice tributo da indicare nell’F24 sarà istituito con un’apposita risoluzione dell’Agenzia delle entrate.
Per il pagamento non è possibile ricorre alla compensazione.
Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il versamento vale per la regolarizzazione delle violazioni formali che si riferiscono al periodo che termina nell’anno solare indicato nell’F24. Quando nello stesso anno solare terminano, in date diverse, più periodi d’imposta, per ciascuno di essi deve essere eseguito il versamento dei 200 euro.
La rimozione delle irregolarità o delle omissioni deve essere effettuata entro il 2 marzo 2020.
Se l’interessato non ha effettuato, per un giustificato motivo, la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la sanatoria è comunque efficace se la rimozione avviene entro un termine fissato dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni.
La rimozione, in ogni caso, deve essere effettuata entro il 2 marzo 2020 nell’ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato. L’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni correttamente rimosse.
La rimozione, peraltro, non deve essere effettuata quando non sia possibile o necessaria in considerazione dei profili della violazione. È il caso, ad esempio, delle violazioni relative all’errata applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge).
Il provvedimento, infine, stabilisce che:
– il contribuente può scegliere quali e quanti periodi d’imposta regolarizzare. La sanatoria di violazioni formali che non si riferiscono a uno specifico periodo d’imposta (come, ad esempio, quelle relative alla comunicazione di dati da parte di soggetti diversi dal contribuente) deve fare riferimento all’anno solare in cui la violazione è stata commessa
– il mancato perfezionamento della regolarizzazione non dà diritto alla restituzione di quanto versato
– il perfezionamento della regolarizzazione non comporta la restituzione di somme a qualunque titolo versate per violazioni formali, salvo che la restituzione debba avvenire in base a una pronuncia giurisdizionale o a un provvedimento di autotutela
– con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto di un processo verbale di constatazione (Pvc), anche successivo al 24 ottobre 2018, sono prorogati di due anni i termini per la notifica dell’atto di contestazione o di irrogazione
– è possibile rivolgersi agli uffici dell’Agenzia delle entrate per ricevere assistenza sulla regolarizzazione.

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