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Sentenza della Corte dei Conti e tenuta del sistema pubblico di gioco: AS.TRO rassicura l’assenza di ripercussioni per i gestori

21 Febbraio 2012

E’ di dominio pubblico la sentenza di primo grado emessa dalla Corte dei Conti in ordine alla “celebre” questione dei 98 miliardi contestati a Concessionari e AAMS a titolo di danno erariale per mancata irrogazione delle sanzioni contrattuali.
AS.TRO non è mai entrata nel merito della vicenda, ed oggi più che mai, non ritiene che una così complessa vicenda giudiziaria al limite della verosimiglianza (tra intrecci giurisdizionali e mutamenti normativi), possa essere agevolmente rappresentata e compresa.
Tuttavia, il dato relativo ai 2,5 miliardi di euro complessivamente individuati dalla Corte dei Conti di primo grado come risultanza del danno erariale, risulta sensibilmente diverso e inferiore rispetto ai 98 contestati originariamente; ciò dovrebbe far riflettere tutti coloro che usavano l’impronunciabile cifra di 98 miliardi, come argomento di denigrazione del gioco lecito, convincendoli a rettificare la loro linea.
Se a ciò si aggiunge che le 132 pagine, che compongono l’articolata motivazione della sentenza, individuano , in poche righe, l’ammontare del danno, in termini svincolati da criteri di calcolo su base empirica, proponendo, invece, una logica di ragionamento che, in quanto tale può essere giusta ma anche errata, ecco che si manifesta, in tutta la sua evidenza, la necessità di attendere il giudizio di secondo grado.
A tutti i gestori, pertanto, qualunque sia il Concessionario con cui collaborano, si riafferma la stabilità del sistema pubblico di gioco, e l’assoluta infondatezza di ogni rumors attinente all’impatto di tale pronuncia sull’operatività del sistema concessorio. La proposizione del giudizio di appello sospende per legge l’efficacia delle sentenza di primo grado della Corte dei Conti, e pare orami scontato che tutti i concessionari proseguiranno il percorso giudiziario intrapreso anche nel secondo grado di giudizio, la cui tempistica ordinaria induce a non ritenere imminente la conclusione della vertenza.
Nell’ambito della sentenza, infine, pare trionfare una logica parziale, ovvero quello che la Finanza Pubblica avrebbe speso per reggere un sistema che si è giudicato come non funzionante, senza considerare quanto l’Erario ha incassato, distraendolo dai ricavi clandestini dei videopoker, proprio in virtù di un sistema, forse non perfetto, ma  sicuramente “non inesistente”.
Circostanze quali la erosione del mercato dell’illegalità, ovvero l’affermazione di competitività del servizio pubblico sull’illecito servizio del gioco non autorizzato, non potranno non essere considerate nel giudizio di appello, anche perchè il livello delle argomentazioni spese nella motivazione di primo grado invoca proprio un completamento concettuale attinenente “l’esito” dell’esperienza concessoria, ovvero i livelli di crescita che il sistema ha garantito negli anni.

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