Skip to main content
Logo Confindustria
Know your limit. Play within it.

Slot a magazzino/manutenzione: bastano i 90 giorni della Legge di stabilita’ per garantire la sicurezza e le aziende?

19 Gennaio 2011

Come è noto a tutti gli operatori del settore, la c.d. norma sui sessanta giorni di scollegamento è stata una dura prova per i processi aziendali. Per le aziende serie, infatti, quelle che neppure si sognano di escogitare “furberie”, era diventato un incubo gestire un parco macchine di “scorta” dell’ordine del 10% delle slot in esercizio (ovvero, in molti casi un centinaio di unità, se non di più).
Un processo di circolazione alternata dei congegni, coatto, svincolato dai bisogni specifici della raccolta e dell’andamento del punto, è un elemento che non ha certamente elevato la intrinseca bontà delle prassi aziendali; lavorare di più solo per non far decadere dei nulla osta richiesti per avere una dimensione di scorta in grado di far fronte a furti, manutenzioni, tempi di attesa per le rigenerazioni di vecchi titoli di gioco, è situazione anti-industriale.
Sapere, poi, che tutto questo disagio è frutto della necessità istituzionale di acquisire uno strumento di emersione di (altrui) anomalie gestionali, non ha sortito alcun effetto di conforto, perché è da sempre che agli onesti si fanno pagare i danni cagionati dai furbi; anche questa volta, pertanto, alle imprese “per bene”, che usano il magazzino come risorsa strategica dell’azienda, si sono fatte pagare le conseguenze derivanti dall’esistenza dell’illegalità, per la quale il magazzino resta l’alcova privilegiata per concepire i suoi stratagemmi.
La legge di stabilità interviene su questo delicato tasto ed eleva da 60 a 90 i giorni a disposizione per la gestione della messa a magazzino e della messa in manutenzione dell’apparecchio.
Tutto risolto? Dipende !
La parte sana del settore ha accettato la norma dei sessanta giorni sperando di ricevere in cambio una congrua decurtazione dell’invasività operativa dell’illegalità, confidando sulla “logica provvisorietà” della disposizione, legata alla sua dedotta idoneità a fare un po’ di pulizia.
Nel momento in cui si elevano i giorni da 60 a 90, i processi aziendali restano “gonfiati” da adempimenti infruttiferi aziendalmente, benché diventati più gestibili. Le necessità di “sicurezza”, però, restano salvaguardate, oppure si va verso una attenuazione di efficacia preventiva – repressiva dell’azione di controllo della legalità?.
Il punto è infatti di etica industriale-istituzionale: il sacrificio per la maggiore sicurezza, l’industria lo fa, mezzo sacrificio per una mera parvenza di ipotetica sicurezza no !
Richiamando alcuni concetti recentemente espressi in pubblico da rappresentanti dell’Amministrazione, concordiamo sul fatto che l’attuale awp sia apparecchio non taroccabile senza una collusione tra proprietario del congegno e un alto profilo di conoscenza della scheda di gioco, onde per cui gli annunciati controlli “mirati” sul comparto distributivo rassicurano la filiera verso un futuro di maggiore tutela della legalità.
L’auspicio è, ED è SEMPRE STATO, quello di poter “strappare” al sommerso il suo volume di affari, quel 20-25% di raccolta che ancora sfugge alla gestione telematica (una cifretta di oltre 6 miliardi di euro in termini di volume di gioco) e che consentirebbe al mercato (ma soprattutto all’Erario) di avere AWP e VLT in contesti di esercizio remunerativi, autonomi, complementari. Uno dei temi del 2011, infatti, sarà proprio questo, ovvero la capacità dell’Erario di tutelare la sua base imponibile al 12,60% dalle fisiologiche strategie commerciali volte ad “allocare” quanta più raccolta possibile sulle più convenienti aliquote di Prelievo dei Videoterminali. Questo delicato equilibrio va tutelato attraverso l’unica azione a conclamato impatto positivo sul sistema: il contrasto e la rimozione (dal territorio e dal web) delle offerte non regolari di gioco. Potrà sembrare filosofia, ma è in realtà trattasi di politica economica di base: se il gioco pubblico si differenzia da quello vietato in virtù dell’aggettivo “LECITO” (e delle ovvie connotazioni che corredano la liceità), allora è evidente che il “motore propulsivo dello sviluppo del comparto” è fondamentalmente la tutela della legalità.

COMMA 72

72. All’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, il comma 5-bis e` sostituito dal seguente:

«5-bis. Fatta eccezione per gli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, commi 6, lettera b), e 7, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il nulla osta, rilasciato ai sensi del comma 5 del presente articolo dal Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, decade automaticamente quando i relativi apparecchi e congegni risultino, in considerazione dell’apposizione degli stessi in stato di magazzino, ovvero di manutenzione straordinaria, per un periodo superiore a novanta giorni, anche non continuativi, temporaneamente non collegati alla rete telematica prevista dall’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni».

I NOSTRI PARTNER

Logo snaitech
Logo Astro
Logo codere
Logo ASTRO