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Tracciabilità dei flussi finanziari: approvato dalla Camera il DDL

3 Dicembre 2010

Emanate da parte dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture le linee guidaL’Assemblea della Camera dei deputati ha approvato il 2 dicembre 2010 il disegno di legge A.C. n. 3857-A di conversione del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza. Il disegno di legge è ora trasmesso all’esame del Senato per l’esame da parte di quel ramo del Parlamento.
Come è noto gli articoli 6 e 7 contengono norme interpretative e di modifica della legge 13 agosto 2010, n.136, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, entrata in vigore il 7 settembre 2010 (per l’illustrazione di queste norme si rinvia al n. 10 del 15 novembre 2010, pag. 8).
Durante l’esame nelle Commissione riunite Affari costituzionali e Giustizia sono stati approvati alcuni emendamenti. La nuova disciplina sulla tracciabilità si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge ed ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essa derivanti. Dall’altro si prevede per i contratti stipulati precedentemente alla legge n. 136 e per i contratti di subappalto e subcontratti da essi derivanti un termine di adeguamento alle nuove regole di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Il termine, secondo un emendamento approvato in Commissione, non decorre dal vigore della legge 13 agosto 2010, n. 136 e, quindi, dal 7 settembre 2010, bensì dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Questo ovviamente concede maggior tempo per adeguarsi ai meccanismi innovativi.
L’articolo 7 interviene sempre nella materia dei flussi finanziari, apportando necessarie modifiche e integrazioni agli articoli 3 e 6 della legge n. 136 del 2010. Sono stati approvati alcuni emendamenti che hanno modificato la normativa, mentre per altri emendamenti si è preferito rimandare la loro eventuale approvazione all’esame approfondito dell’Assemblea. Con le prime modifiche all’articolo 3, comma 1, lettera a), vengono ammessi altri sistemi di pagamento oltre al bonifico bancario o postale purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità finanziaria delle operazioni. Con un emendamento approvato dalle Commissioni si è specificato che la tracciabilità deve essere assicurata anche per gli strumenti di incasso.
Il comma 2 è stato sostituito e sono stati così ammessi altri mezzi di pagamento oltre al bonifico bancario e postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche per i pagamenti degli stipendi destinati ai dipendenti dell’appaltatore e dei consulenti e dei fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazione tecniche.
Si è introdotto il numero 2-bis per rendere più elastica la normativa sulla tracciabilità, portando da 500 a 1.500 euro il limite di spese giornaliere oltre il quale è applicabile la disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti. Sempre in quest’ottica, si è previsto che l’eventuale costituzione di un fondo cassa a cui attingere per spese giornaliere, salvo obbligo di rendicontazione ovviamente, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni in favore di uno o più dipendenti. Gli strumenti di pagamento idonei a tracciare i flussi finanziari devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (cosiddetto CIG) attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003, anche il codice unico di progetto (cosiddetto CUP).
Si sancisce espressamente che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comporti la risoluzione del contratto, non precisando, come invece faceva il testo originario, che si tratta di una risoluzione di diritto.
In relazione alle sanzioni amministrative in materia di tracciabilità dei flussi finanziari si prevede che le sanzioni amministrative pecuniarie siano applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente, in deroga a quanto stabilito dal quinto comma dell’articolo 17 della legge n. 689 del 24 novembre 1981 e in deroga all’articolo 22, primo comma, della stessa legge e successive modificazioni, e in caso di opposizione il giudice competente è quello del luogo dove ha sede l’autorità che ha applicato la sanzione.
Frattanto l’Autorità per la vigilanza nei contratti pubblici di prodotti, servizi e forniture, come aveva preannunciato, è intervenuta con la determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 che fornisce le linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari a seguito del piano straordinario contro le mafie.
La determinazione contiene indicazioni generali sulle modalità di attuazione della stessa, sulla richiesta e l’indicazione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP) e sulla gestione dei movimenti finanziari e le comunicazioni obbligatorie.
La Federazione aveva prontamente sollecitato un intervento di Confindustria per regolare il regime transitorio e modificare alcune previsioni della legge che, apparendo poco chiare, hanno determinato preoccupazioni e incertezze nelle imprese, con riferimento in particolare al periodo pregresso rispetto alla data di entrata in vigore della legge (7 settembre 2010).
Per visualizzare il testo del disegno di legge A.C. n. n. 3857-A e la determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 si rinvia ai seguenti link:

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