Trasmissione telematica corrispettivi: nessuna sanzione per gli invii tardivi entro i primi sei mesi
L’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri è indispensabile ai fini del corretto adempimento degli obblighi fissati dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127/2015. Non è comunque necessario soddisfare gli stessi laddove le operazioni siano state documentate tramite fattura. È questa, in estrema sintesi, l’indicazione principale contenuta nella risoluzione n. 6/E del 10 febbraio 2020.
L’articolo 2, comma 1, del Dlgs n. 127/2015 declina, nell’attuale quadro normativo, la regola generale propria delle operazioni di commercio al minuto in locali aperti al pubblico e di quelle assimilate (articolo 22 del Dpr n. 633/1972), ossia l’obbligo di memorizzare elettronicamente e inviare telematicamente i dati dei relativi ai corrispettivi giornalieri. Ciò in luogo dei vecchi scontrini e ricevute fiscali, “sopravvissuti” solo per operazioni residuali (cfr Dm 10 maggio 2019).
L’obbligo, che decorre dal 1° gennaio 2020 per la generalità dei soggetti passivi, è stato anticipato al 1° luglio 2019 per quelli con volume d’affari, realizzato nel 2018, superiore a 400 mila euro.
Lo stesso porta con sé, in caso di violazione, le sanzioni indicate nel successivo comma 6 del medesimo articolo 2, ovvero, stante il rinvio ivi contenuto, quelle dell’articolo 6, comma 3 e 12, comma 2, del Dlgs n. 471/1997 (rispettivamente, cento per cento dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di 500 euro e chiusura temporanea dell’esercizio nelle ipotesi di quattro distinte violazioni in giorni diversi all’interno di un quinquennio).
Si tratta di sanzioni onerose che, unite alle difficoltà che sempre accompagnano i nuovi adempimenti, specie quando la platea dei contribuenti coinvolti è molto ampia e deve dotarsi degli strumenti necessari (nel caso concreto il registratore telematico – RT – di cui al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016), hanno spinto il legislatore a escludere le stesse, nel primo semestre di vigenza dei nuovi adempimenti, in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto (cfr l’articolo 2, comma 6-ter, del Dlgs n. 127).
L’amministrazione finanziaria, con la circolare n. 15/2019, aveva peraltro evidenziato che, in attesa di dotarsi di un RT, i soggetti coinvolti avrebbero potuto adempiere temporaneamente all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso, ovvero tramite ricevute fiscali, fermo il rispetto degli altri obblighi legislativamente fissati (invio dei dati entro il mese successivo e corretta liquidazione dell’Iva).
Trascorso, per i soggetti con volume d’affari superiore a 400 mila euro, il primo semestre di vigenza dell’obbligo, si è posto il dubbio della possibile applicazione di sanzioni per coloro che, in luogo di memorizzazione e inviare i dati dei corrispettivi giornalieri, avessero documentato le proprie operazioni tramite altri strumenti.
Il dubbio è stato prontamente dissipato dall’amministrazione finanziaria che, nel richiamare il corretto iter dell’adempimento previsto dall’articolo 2 del Dlgs n. 127/2015 – ossia memorizzazione dei dati (sostituita, nel caso, per il primo semestre, dall’emissione di scontrini/ricevute fiscali), trasmissione telematica degli stessi e corretta liquidazione dell’Iva – ha altresì ricordato che né tale disposizione, né altre, hanno modificato la previsione dell’articolo 22 del Dpr n. 633/1972 e la possibilità, o l’obbligo (a fronte di una richiesta del cliente), di documentare le operazioni ivi richiamate tramite fatture (ex articolo 21 o 21-bis del medesimo decreto).
In tale ipotesi, dunque, precisa la risoluzione, gli obblighi di memorizzazione e invio dei corrispettivi giornalieri sono esclusi, al pari di quanto accade per le operazioni specificamente indicate nel Dm 10 maggio 2019 (si tratta, ad esempio, delle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 2 del Dpr n. 696/1996, di quelle di trasporto pubblico collettivo di persone, veicoli e bagagli al seguito o della gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri).
Nessuna sanzione sarà comunque contestata ai soggetti con volume d’affari superiore a 400 mila euro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2019, in applicazione dei principi fissati dallo Statuto del contribuente (cfr in particolare, l’articolo 10 della legge n. 212/2000 in tema di errori del contribuente), quando l’unica violazione posta in essere consista nell’omesso invio dei dati dei corrispettivi nei termini fissati dal richiamato articolo 2, comma 6-ter, del Dlgs n. 127/2015.
Ciò purché l’omissione sia sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2019 (ossia entro il 30 aprile 2020). Trascorso anche tale ultimo termine, evidenzia l’Agenzia delle entrate, sarà comunque possibile avvalersi del ravvedimento operoso (ex articolo 13 decreto legislativo n. 472/1997), istituto al quale ricorrere anche nelle ipotesi di ulteriori inadempimenti od omissioni (ad esempio, in rifermento al corretto versamento dell’Iva) di cui ci si sia avveduti direttamente o tramite le comunicazioni che l’amministrazione finanziaria, nella propria complessiva attività per favorire l’adempimento spontaneo, ha inviato onde segnalare possibili anomalie.