Skip to main content
Logo Confindustria
Know your limit. Play within it.

Trasmissione telematica dei corrispettivi: soggetti ed attività esonerate

28 Giugno 2019

A seguito dei numerosi quesiti posti in associazione in merito all’obbligo dal 1° luglio 2019 di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, pubblichiamo il quadro completo degli esoneri.

L’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d’imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata”.

Tutti i soggetti – con alcuni esoneri – che effettuano le operazioni individuate nell’articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972 dovranno memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri.

I soggetti interessati dalla norma sono tutti i contribuenti che nel 2018 hanno prodotto un volume d’affari superiore a 400.000 euro; per tali soggetti l’adempimento (al via dal 1° gennaio 2020) viene anticipato al 1° luglio 2019.

Le attività esonerate definite con il DM del 10 maggio 2019 emanato dal Ministero dell’Economia e della Finanze sono le seguenti:

– le operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, già previste dall’articolo 2 D.P.R. 696/1996

– le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;

– fino al 31 dicembre 2019, le operazioni effettuate in via marginale rispetto a quelle esonerate (di cui ai punti precedenti) o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione elettronica. Sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all’ 1% del volume d’affari complessivo dell’attività esaminata dell’anno 2018;

– le operazioni effettuate a bordo di navi, aerei, treni nel corso di un trasporto internazionale

Per le operazioni esonerate permane l’obbligo di annotazione nel registro dei corrispettivi e per le operazioni di cui al punto c) e d) permane l’obbligo di rilascio della ricevuta fiscale.

L’esonero non è un obbligo e pertanto tutti i soggetti che effettuano le operazioni sopra citate possono scegliere di procedere con la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Gli esoneri previsti dal DM sono di natura transitoria e per tale motivo è prevista l’emanazione di successivi decreti destinati ad estendere la platea dei soggetti interessati dall’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi.

Si ricorda che, per il solo anno 2019, sono esonerati i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno e che, pertanto, non sono in possesso del dato del volume d’affari del 2018, utile per la verifica del superamento della soglia dei 400.000 euro.

L’art. 2 del DM stabilisce che restano ferme le disposizioni in vigore relative alla memorizzazione elettronica ed alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi relativamente alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori ed alle cessioni dei beni o prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici.

Al fine dell’adeguamento con le operazioni marginali (art. 1, punto c)) il comma 2 stabilisce, però, l’esonero, fino al 31 dicembre 2019, alla trasmissione telematica delle operazioni diverse dalle cessioni di benzina o di gasolio (carburanti per motori), i cui ricavi/ compensi non siano superiori all’1% del volume d’affari prodotto nel 2018. Tali operazioni debbono essere documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale.

Operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi

Tenuto conto di quanto indicato nel citato punto a), l’art. 2 del Dpr 696/1996 prevede che non siano soggette all’obbligo di certificazione di cui all’articolo 1 le seguenti operazioni:

– le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

– le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione;

– le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall’ articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

le cessioni di beni risultanti dal documento di cui all’articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se integrato nell’ammontare dei corrispettivi;

– le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d’antiquariato;

le prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 dicembre 1980, nonché i protesti di cambiali e di assegni bancari;

– le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie;

– le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate;

– le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;

– le prestazioni di traghetto rese con barche a remi, le prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, le prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, le prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attività di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell’ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi;

– le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito da società finanziarie o fiduciarie e dalle società di intermediazione mobiliare;

– le cessioni e le prestazioni esenti di cui all’articolo 22, primo comma, punto 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

le prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito di cui al primo comma dell’articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, effettuate dal soggetto esercente l’attivita’ di trasporto;

le prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza finalita’ di lucro, svolgono la loro attività  esclusivamente nei confronti di portatori di handicap;

– le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole;

le prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni;

– le prestazioni rese da fumisti, nonché quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini; Decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1996 n. 696 –

le prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti;

le prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;

– le prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori;

le prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese nell’abitazione dei clienti da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori;

le prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;

– le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;

– le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;

le cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;

– le somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal personale addetto alle carrozze medesime;

le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente;

– le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall’eventuale presenza di personale addetto;

– le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonche’ dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco, contemplate dall’articolo 9-bis della legge 6 febbraio 1992, n. 66;

– le prestazioni aventi per oggetto l’accesso nelle stazioni ferroviarie;

– le prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli;

– le prestazioni aventi per oggetto l’utilizzazione di servizi igenico-sanitari pubblici;

– le prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici;

– le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni;

– le cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle persone fisiche di cui all’articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, se rientranti nel regime di esonero dagli adempimenti di cui all’articolo 34, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

– le cessioni e le prestazioni poste in essere da regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunita’ montane, delle istituzioni di assistenza e beneficenza, dagli enti di previdenza, dalle unita’ sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche di cui all’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche’ dagli enti obbligati alla tenuta della contabilita’ pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai comuni;

– le prestazioni relative al servizio telegrafico nazionale ed internazionale rese dall’Ente poste.

– le attrazioni e gli intrattenimenti indicati nella sezione I limitatamente alle piccole e medie attrazioni e alla sezione III dell’elenco delle attivita’ di cui all’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a cinquanta milioni di lire;

– le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico nonche’ quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al Decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1996 n. 696 – recapito.

Il comma 2 prevede che non siano, altresi’, soggette all’obbligo di documentazione disposto dall’articolo 12, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in relazione agli adempimenti prescritti, le categorie di contribuenti e le operazioni che a norma dell’articolo 22, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono esonerate dall’obbligo di emissione della fattura in virtu’ dei seguenti decreti del Ministro delle finanze:

– decreto 4 marzo 1976: Associazione italiana della Croce rossa;

– decreto 13 aprile 1978: settore delle telecomunicazioni;

– decreto 20 luglio 1979: enti concessionari di autostrade;

– decreto 2 dicembre 1980: esattori comunali e consorziali;

– decreto 16 dicembre 1980: somministrazione di acqua, gas, energia elettrica e manutenzione degli impianti di fognatura, i cui corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali;

– decreto 16 dicembre 1980: somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento;

– decreto 22 dicembre 1980: societa’ che esercitano il servizio di traghettamento di automezzi commerciali e privati tra porti nazionali; decreto 26 luglio 1985: enti e societa’ di credito e finanziamento;

– decreto 19 settembre 1990: utilizzo di infrastrutture nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine

In sede di conversione del Dl in legge è stato inserito l’articolo 12-quinquies che prevede la possibilità di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, da parte dei commercianti al minuto e dei soggetti assimilati, entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione.

I NOSTRI PARTNER

Logo snaitech
Logo Astro
Logo codere
Logo ASTRO