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Videosorveglianza e Privacy: entro il 29 aprile 2011 vanno applicate le nuove regole stabilite dal Garante della privacy

27 Aprile 2011

Ancora pochi giorni per adeguarsi agli obblighi previsti dal provvedimento generale del Garante dello scorso 8 aprile 2010; ovvero, entro e non oltre 12 mesi dalla data di pubblicazione del detto provvedimento generale nella GU della Repubblica italiana (29 aprile 2010).
In particolare il Garante dava tempo ai titolari del trattamento dodici mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale – e quindi fino al 29 aprile 2011 – per adottare le misure e gli accorgimenti concernenti l’obbligo di:
– rendere l’informativa visibile anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno (punto 3.1);
– adottare le misure di sicurezza a protezione dei dati registrati tramite impianti di videosorveglianza (punto 3.3).
Entro il 29/04/2011, pertanto, tutti i titolari del trattamento di dati effettuato tramite un impianto di videosorveglianza dovranno provvedere a collocare cartelli ben visibili, anche durante le ore notturne, che dovranno essere affissi prima del raggio di azione delle telecamere (anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti), per informare gli interessati della presenza dell’impianto di videosorveglianza. Inoltre, dovranno essere attuate le misure di sicurezza per la protezione dei dati registrati tramite gli impianti di videosorveglianza.
Il Garante nel suo provvedimento non specifica quali debbano essere tali misure, ma nel punto 3.3 fornisce sei principi che le misure devono rispettare:
a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini e, dove tecnicamente possibile, i soggetti designati incaricati o responsabili del trattamento devono avere credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
b) quando i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare in tempo differito le immagini registrate e di effettuare cancellazioni o duplicazioni;
c) devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto (di norma 24 ore);
d) nel caso di interventi di manutenzione i soggetti preposti possono accedere alle immagini solo se è indispensabile per fare eventuali verifiche tecniche e solo in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
e) se si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all’art. 615-ter c.p.;
f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere crittografata per garantire la riservatezza e lo stesso vale per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless.
Spetterà ai titolari del trattamento di dati personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza procedere all’analisi della situazione esistente e all’attuazione pratica dei principi in considerazione delle caratteristiche del proprio impianto.

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