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VIII / Legge di stabilità: analisi e commento giuridico alle nuove disposizioni per il comparto giochi

7 Febbraio 2011

Per l’ottavo e ultimo appuntamento con lo speciale documento redatto dall’avvocato Cino Benelli, Consulente Legale di AS.TRO e Coordinatore della rivista giuridica Lexgiochi.it, sui punti cruciali della Legge di Stabilità di recente approvazione in Parlamento, in relazione al gioco pubblico, viene analizzato il comma 82, particolarmente interessante per gli operatori del settore new slot in quanto prevede l’istituzione dell’ormai ben noto ‘albo dei gestori’ e degli altri operatori della filiera.
Prosegue quindi l’analisi giuridica completa dell’articolato normativo nelle sezioni espressamente dedicate al settore del gioco (commi 64-82 dell’art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220  – “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2011”).
L’analisi completa costituisce un lavoro di 45 pagine e per questa ragione abbiamo suddiviso il lavoro in otto capitoli distinti.

Comma 82

 

82. Il comma 533 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dai seguenti:

 

    «533. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è istituito, a decorrere dal 1º gennaio 2011, l’elenco:

 

        a) dei soggetti proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per i quali la predetta Amministrazione rilascia, rispettivamente, il nulla osta di cui all’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il codice identificativo univoco di cui al decreto del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 22 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2010;

 

        b) dei concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

 

        c) di ogni altro soggetto che, non essendo ricompreso fra quelli di cui alle lettere a) e b), svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui alle medesime lettere, attività relative al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi, alla raccolta e messa a disposizione del concessionario delle somme residue e comunque qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta del gioco.

 

    533-bis. L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 533, obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data di entrata in vigore del medesimo comma, dei diritti e dei rapporti in esso previsti, è disposta dal Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, della licenza di cui all’articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente nonché dell’avvenuto versamento, da parte dei medesimi, della somma di euro 100. Gli iscritti nell’elenco rinnovano annualmente tale versamento. Con decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite tutte le ulteriori disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta dell’elenco, all’iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalità di effettuazione del predetto versamento.

 

    533-ter. I concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nell’elenco di cui al comma 533. In caso di violazione del divieto è dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000 da parte di ciascun contraente e il rapporto contrattuale è risolto di diritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell’arco di un biennio determina la revoca della concessione per la gestione della rete telematica».

Il comma 82 sostituisce integralmente il comma 533 dell’art. 1 legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per l’anno 2006) relativo ai requisiti che devono possedere i “terzi eventualmente incaricati della raccolta delle giocate dai concessionari della rete telematica”[1], poi concretamente attuato con decreto direttoriale AAMS 17 ma
ggio 2006 (in G.U.R.I. 7 luglio 2006, n. 156)[2].

La disposizione prevede, in particolare, che presso l’AAMS venga istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un elenco riportante i dati identificativi: i) dei soggetti proprietari, possessori o detentori “a qualsiasi titolo” degli apparecchi e terminali che distribuiscono vincite in denaro di cui all’art. 110, comma 6 lett. a) e b) Tulps; ii) dei concessionari per la gestione della rete telematica che risultino anche proprietari dei predetti apparecchi e terminali; iii) di ogni altro soggetto che per essi svolga, sulla base di “rapporti contrattuali continuativi”, attività relative al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi da gioco, alla raccolta e messa a disposizione dei concessionari delle “somme residue” – pari alla differenza tra le somme giocate e le vincite erogate – e, comunque, qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta di gioco.

 

Il legislatore ha dunque sancito l’obbligatorietà dell’iscrizione in un elenco di tutti i soggetti che compongono la filiera dell’intrattenimento con vincite in denaro a mezzo apparecchi automatici (comma 6 lett. a) e “videolotterie” (comma 6 lett. b), ivi compresi quelli già oggetto delle dichiarazioni rese dai concessionari ai sensi dell’art. 3 del decreto AAMS 17 maggio 2006[3].

 

Segnatamente, la prevista iscrizione nell’elenco non risulta automatica a seguito della semplice presentazione delle dichiarazioni da parte dei soggetti interessati ma deve essere sempre disposta dall’AAMS a seguito della verifica del possesso in capo ai richiedenti della licenza di cui all’art. 86 Tulps, della certificazione antimafia[4] nonché dell’avvenuto versamento, da rinnovare annualmente, della somma di € 100,00.

 

In coerenza con quanto previsto dal precedente art. 1, comma 533 legge n. 266 del 2005, il nuovo comma 533-bis demanda comunque ad un decreto direttoriale dell’AAMS il compito di stabilire tutte le disposizioni applicative – eventualmente anche di natura transitoria – relative alla tenuta dell’elenco, all’iscrizione o alla cancellazione dello stesso, nonché ai tempi ed alle modalità di effettuazione del predetto versamento.

 

Evidentemente, con tale decreto attuativo, l’AAMS potrebbe limitarsi a confermare i requisiti di moralità prescritti dal precedente decreto del 17 maggio 2006 – peraltro in aggiunta a quelli contemplati dal Tulps (artt. 11 e 92) –, ovvero piuttosto decidere di stabilire a carico dei richiedenti (anche) requisiti di solidità patrimoniale e/o di tipo economico finanziario e/o di carattere tecnico professionale.

 

La disposizione in commento ha infine previsto il divieto per i concessionari di intrattenere rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle predette attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nell’elenco, sotto comminatoria della sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 10.000,00 per ciascun contraente e della revoca della concessione nel caso di “terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell’arco di un biennio”, oltre alla risoluzione di diritto del rapporto inter partes. 

 

 

 

 

 

 



[1]            Anteriormente alle modifiche apportate dalla legge di stabilità, l’art. 1, comma 533 legge n. 266 del 2005 recitava “Ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, comma 497, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, entro il 31 gennaio 2006, i requisiti che devono possedere i terzi eventualmente incaricati della raccolta delle giocate dai concessionari della rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni. Entro il 31 marzo 2006, i concessionari presentano all’Amministrazione l’elenco dei soggetti incaricati”.

[2]                     Il testo del decreto direttoriale è consultabile in questa Rivista. Giova ricordare che l’unanime giurisprudenza amministrativa ha ritenuto legittima la previsione di stringenti requi
siti
di moralità in capo ai terzi incaricati della raccolta delle giocate praticate con gli apparecchi che erogano vincite in denaro di cui al comma 6 dell’art. 110 Tulps; sul punto, cfr., per tutte, Consiglio di Stato, sez. IV, 26 febbraio 2008, n. 655, ID., secondo cui le definizioni di tali requisiti “non sono irragionevoli né particolarmente gravose né sproporzionate, in quanto non conculcano in assoluto l’attività di impresa ma attuano l’esigenza di ordine pubblico, buon funzionamento dell’attività amministrativa, l’utilità sociale e la sicurezza collettiva e quindi richiedono solo che le imprese coinvolte dimostrino per tutto l’arco del rapporto con il concessionario il possesso delle qualità idonee alla equilibrata gestione del gioco, stante la delicatezza e sensibilità della materia trattata. I gestori non costituiscono meri ausiliari materiali della raccolta del gioco lecito, bensì terminali della gestione del gioco medesimo con diretto rapporto con i consumatori, con la conseguenza che la rigorosità nelle forme di selezione e qualificazione è correlata con la esigenza di un puntuale controllo sui requisiti afferenti la moralità e la professionalità”.

[3]                            Secondo l’art. 3 del decreto citato, “Ciascun concessionario presenta ad AAMS una dichiarazione nella quale riporta le informazioni inerenti ai terzi incaricati, con riferimento alle specifiche attività di raccolta delle giocate oggetto dei singoli contratti ed agli apparecchi interessati. Le dichiarazioni concernenti modifiche od integrazioni ai dati sui terzi incaricati sono presentate dai concessionari ad AAMS entro quindici giorni dalla data nella quale il concessionario ha conoscenza delle variazioni intervenute. I terzi incaricati richiamati nelle dichiarazioni presentate dai concessionari sono inseriti da AAMS nell’elenco, al quale è data pubblicità mediante il sito Internet istituzionale di AAMS. Con la dichiarazione, da parte del concessionario, di risoluzione dei contratti relativi alle attività di raccolta delle giocate, AAMS procede alla cancellazione dall’elenco dei terzi incaricati delle specifiche attività di raccolta delle giocate previste in detti contratti. Nel caso di accertamento, da parte di AAMS, dell’insussistenza dei requisiti di cui all’art. 2, è comunicata ai concessionari interessati la cancellazione dall’elenco dell’operatore con il quale intrattengono rapporti contrattuali, relativamente alle attività di raccolta delle giocate per le quali si verifica l’insussistenza”.

[4]            Cfr., D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (in G.U.R.I. 30 luglio 1998, n. 176).  

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