D.L. 19/2020: il Tar Calabria annulla l’ordinanza regionale sulla riapertura anticipata delle attività
- astro trattenimento
- 20 mag 2020
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Oltre ai ben noti ingenti danni globali, nel nostro ordinamento l’emergenza epidemiologica sembra sia stata altresì capace di scatenare un forte contrasto tra l’amministrazione centrale e quelle regionali, o almeno questo è quanto si evince dalla sentenza del TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 841 del 9/5/2020.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha presentato ricorso per l’annullamento dell’ordinanza del Presidente della Regione Calabria del 29 aprile 2020, n. 37 con cui si consentiva nel territorio di tale Regione, sin dalla data di adozione dell’ordinanza, la ripresa dell’attività di ristorazione, non solo con consegna a domicilio e con asporto, ma anche mediante servizio al tavolo, purché all’aperto e nel rispetto di determinate precauzioni di carattere igienico sanitario.
Per il TAR, che accolto il ricorso e annullato l’ordinanza, è bene evidenziare sin da subito, “”.
Le questioni trattate, però, non si limitano a questo, per cui si ritiene si possa prendere dalle stesse importanti spunti.
Il TAR Calabria ha respinto la questione pregiudiziale sollevata dalla Regione Calabria circa il “” della controversia da cui conseguirebbe la giurisdizione della .”. In particolare, i Giudici amministrativi hanno rilevato come il provvedimento in parola abbia natura di ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità ex art. 32 l. 833/78 e quindi sia “”.
Riguardo alla sussistenza delle condizioni dell’azione in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, verificate d’ufficio dal TAR, questo ha rilevato come la Presidenza stessa sia “.... ”.
Sul piano dei controinteressati, degli interventori e della relativa posizione processuale il TAR, considerata la natura generale del provvedimento impugnato, ha escluso l’individuazione di controinteressati, ha ritenuto ammissibile l’intervento degli Enti locali e degli operatori del settore della ristorazione individuando l’interesse per questi ultimi “” ed ha, infine, ritenuto inammissibile l’intervento del CODACONS in quanto questo, seppur ha prodotto in giudizio lo statuto, “”.
Nel merito, il TAR Calabria, ha premesso come la funzione del giudice amministrativo in questo caso sia da considerarsi “” in quanto non rientra tra i compiti dello stesso “s”.
Ciò posto, i giudici amministrativi calabresi, affermata la competenza dello Stato all’adozione del decreto in parola, in merito al sollevato contrasto del decreto stesso con l’art. 41 Cost. ha affermato che “”.
Il TAR Calabria, che ha accolto tutti e tre i motivi di ricorso presentati, riguardo all’ultimo ha affermato che “”.

